In questi tempi di COVID-19 le altre minacce alla nostra salute sono passate in secondo piano, tra cui l’amianto “killer silenzioso”, noto anche come “asbesto”.
Tuttavia l’amianto è ancora presente in molte componenti della nostra vita quotidiana che spesso incontriamo senza esserne consapevoli: pavimenti, rivestimenti, coperture di fabbricati, oggetti di uso comune ancora diffusi ed anche importati da paesi terzi.
Nell’articolo precedente abbiamo accennato alla sua riconosciuta pericolosità ( IARC – Gruppo 1 delle sostanze cancerogene certe per l’uomo) ed anche alla sua potenziale presenza negli ambienti di lavoro e di vita. L’individuazione di questi pericoli richiede molta esperienza e conoscenza della materia. Ma una volta focalizzati, bisogna passare alla loro eliminazione.
A causa del massiccio impiego che ne fu fatto nel secolo scorso in particolari aree del nostro Paese, storicamente costituisce una problematica di particolare rilievo. Il prezzo che è stato pagato in termini di vite umane, in relazione alla lavorazione ed al suo utilizzo, è tristemente noto.
Riconoscimenti INAIL
Con l’emanazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fu istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” e, in caso di premorte, in favore degli eredi.
In altre parole, i soggetti destinatari della prestazione economica del Fondo sono:
- i lavoratori titolari di rendita diretta ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto
- i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto titolari di rendita a superstiti.
Inoltre, con l’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le prestazioni erogate dal suddetto Fondo sono state estese, con dei limiti ed in via sperimentale per gli anni 2015-2017, ai malati di mesotelioma riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare”, prestazioni poi estese al triennio 2018-2020 con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( art. 1 – comma 186).
Con recentissima Circolare Inail 13 maggio 2020, n. 20 – a cui si rimanda – avente per oggetto “Oggetto: Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Importo della prestazione per le annualità 2015-2020. Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Articolo 11- quinquies.” sono state fornite istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in oggetto.
Contributi per l’eliminazione
A questo proposito, la regione Emilia–Romagna ha appena pubblicato un bando che prevede l’assegnazione di contributi del “Piano di Bonifica Amianto FSC 2014-2020” per finanziare interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto negli edifici scolastici di proprietà pubblica.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a complessivi € 8.796.062,87 e ad esse vi possono accedere – previa apposita domanda – gli Enti pubblici proprietari di edifici scolastici in cui siano presenti manufatti in cemento-amianto da rimuovere.
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:
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spese connesse alle attività di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in matrice cementizia e/o resinosa; ivi comprese quelle inerenti all’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
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spese tecniche e di pubblicità entro il limite del 10% dell’importo dei lavori/servizi (comprensivo di I.V.A):
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- le spese relative agli incentivi al personale interno per le funzioni tecniche previste dalla normativa in materia nel periodo in cui sono state svolte;
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le spese per l’assegnazione di incarichi a professionisti esterni.
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In conclusione, il contributo massimo è del 100% del costo ammissibile a finanziamento senza limite di importo.
Per ulteriori approfondimenti consultate il Bando dell’Ambiente Emilia-Romagna
Fonte: Ing. Roberto De Nard – Senior Consultant Contec AQS