PREVENZIONE INCENDI: IN ARRIVO L’AGGIORNAMENTO DEL DM 10.03.1998
Nei giorni scorsi è stata condivisa una nota introduttiva alla bozza di decreto interministeriale “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del D.Lgs. 81/2008”. Il documento, non ancora definitivo, risulta non attualmente in vigore, ma la sua pubblicazione rappresenta sicuramente un passo avanti verso l’aggiornamento del decreto.
L’elaborato si articola in maniera del tutto simile a quella del DM 10/3/1998, composto da un decreto e da 10 allegati.
Per quanto riguarda i contenuti della bozza si mantengono anche questi sostanzialmente analoghi a quelli del DM 10/3/1998 per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l’obbligo di registrazione dei controlli) e di pianificazione delle emergenze.
Di seguito, sono riportate le principali novità previste dalla bozza del Decreto:
1) Sarà applicato a tutti i luoghi di lavoro, compresi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli periodici di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. A tal proposito, sono state inserite specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che sono stati divisi in quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) sia sulla base dell’assoggettabilità ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco (attività soggette ed attività non soggette) e sia in base alla presenza di regole tecniche verticali già in vigore;
2) Sono stati inseriti i programmi per l’aggiornamento;
3) Sono stati introdotti i requisiti dei soggetti formatori dei docenti;
4) E’ stata introdotta la periodicità dell’aggiornamento, fissata su base quinquennale, rispetto all’attuale periodicità triennale;
In attesa dell’approvazione, è possibile consultare la bozza del nuovo D.M. 10 Marzo 1998 disponibile QUI per il download.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – DIRETTIVA
Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche
Il 18 luglio 2018 il Ministero dell’Interno ha pubblicato il documento N. 11001/1/110/(10) nuova circolare del Ministero dell’Interno che introduce Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.
Il documento riporta le indicazioni per la caratterizzazione ed il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazione pubbliche non soggette a licenza e verifica di commissione tecnica di cui all’art. 80 TULPS.
Per eventi di pubblico spettacolo soggetti a licenza, la linea guida resta comunque un valido indirizzo ma l’autorizzazione è soggetta a verifica da parte della commissione di pubblico spettacolo che potrebbe esprimersi con richiesta di integrazioni ulteriori a quanto previsto dalla linea guida (ai sensi delle norme tecniche applicabili in senso esteso).
L’aspetto di maggiore novità a parere dello scrivente è la definizione dei requisiti degli operatori di sicurezza con mansioni si assistenza all’esodo, instradamento monitoraggio dell’evento e lotta antincendio.
Gli operatori devono poter dimostrare “adeguata” formazione i materia e idoneità psico-fisica.
In misura adeguata devono essere abilitati Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C (rischio ALTO) ai sensi del DM 10 marzo.
Per un confronto tecnico scrivi a lineadiretta@contecaqs.it
A cura di Alessandro Faccio
Responsabile di Area per Contec AQS,da oltre 15 anni opera negli ambienti produttivi industriali e nei cantieri aziendali e infrastrutturali, abilitato al ruolo di CSP e CSE. Lead Auditor OHSAS 18001 e RSPP e Formatore.