L’8 febbraio segna un passaggio storico per la Costituzione italiana: per la prima volta viene modificato uno dei primi 12 articoli che compongono i Principi fondamentali della nostra Nazione. Un chiaro segno per il presente e il futuro del nostro Paese, che si allinea con le ultime normative europee in materia di ecologia.
L’ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità, vengono finalmente aggiunti ai fondamenti costituzionali da tutelare.
Il Senato prima e la Camera dei Deputati dopo, quest’ultima con 468 voti a favore, 1 contrario e 6 astenuti, hanno approvato la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione.
L’introduzione dell’interesse per le future generazioni
L’articolo 9, adesso, sancisce quanto segue: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Sin dalla nascita della Carta Costituzionale, l’ambiente veniva citato solamente nell’articolo 117, lettera s, con l’accezione di “res pubblica” da dover valorizzare ad onere sia statale che regionale. Non si faceva, però, riferimento né alla biodiversità né al concetto di sviluppo sostenibile, che si riflette anche sulle generazioni future.
Con questa riforma l’ambiente viene, finalmente, elevato a Principio cardine della nostra Repubblica e ne viene ampliato il concetto: non più costituito solo da paesaggi, ma anche da ecosistemi popolati da biodiversità, che ne rendono unica la loro bellezza, divenuta sempre più fragile a causa delle azioni umane e del cambiamento climatico.
Decisione storica è anche la postilla aggiunta a fine articolo, dove si fa riferimento alla tutela degli animali, segno questo di maturità giuridica. Ciò si allinea con le riforme europee, come il Trattato di Lisbona, che riconoscono gli animali come “esseri senzienti”, per cui è necessario salvaguardarne il loro benessere.
Salute e ambiente come nuovi limiti all’iniziativa economica privata
La seconda modifica interessa l’articolo 41 ricadente nel Titolo III, ovvero i diritti e doveri dei cittadini nei rapporti economici. La novità sta nell’aver introdotto la salute e l’ambiente come nuovi limiti all’iniziativa economica privata, anticipandoli in ordine a quelli già esistenti.
L’articolo, di fatti, recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
Poche lettere che cambiano la gerarchia dei beni da tutelare.
Con il voto dell’8 febbraio il Governo decide di intraprendere la strada della sostenibilità, di pari passo con l’attuazione del PNRR e della transizione ecologica, mettendo in atto ciò che finora veniva trattato solo a livello di dottrina.
L’approvazione del disegno di legge cambia di fatti il nostro sistema costituzionale, ma fondamentale è che a questa decisione seguano legislazioni future in grado di porre maggiore attenzione a quello che è il nostro patrimonio più grande, l’ambiente, il pilastro su cui si fonda l’economia italiana.