Un’emergenza ambientale è un evento che, a causa della dispersione di sostanze pericolose, può generare conseguenze anche importanti per l’ambiente:
- contaminazioni di corpi idrici superficiali
- inquinamento dell’atmosfera che provoca disagi irritativi o olfattivi
- incidenti con ricaduta ambientale in insediamenti produttivi e di servizio (impianti e depositi industriali), con fuoriuscite di sostanze pericolose in seguito al malfunzionamento di impianti, rotture di tubazioni o serbatoi, fughe di gas tossici, reazioni dovute a miscelazione di prodotti chimici, incendi, esplosioni
- incidenti con ricaduta ambientale durante il trasporto (incidenti stradali e ferroviari con rilascio di sostanza inquinante), in seguito alla rottura di cisterne, per cattivo stivaggio o utilizzo di imballaggi non idonei
Livelli di emergenza
La gestione delle emergenze ambientali è strettamente legata alla loro magnitudo. E’ possibile individuare 3 livelli di emergenza:
- emergenze di modesta entità gestite dagli addetti formati presenti in azienda o in cantiere
- emergenze di media entità gestite mediante personale qualificato reperibile H24
- emergenze di entità tale da creare un pericolo per la salute pubblica in cui intervengono Vigili del Fuoco (soccorso tecnico), il 118 (soccorso sanitario) e le Arpa a cui spetta il compito di acquisire gli elementi necessari per la valutazione tecnica dell’evento incidentale
Obbligo di intervento e comunicazione
In caso di emergenza ambientale la normativa prescrive:
Ai sensi dell’articolo 242, comma 1 e 2, del D. Lgs n. 152/2006 “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’ articolo 304, comma 2 (del d.lgs. n. 152/2006).”
Attuate le necessarie misure di prevenzione, il responsabile dell’inquinamento svolge un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento. Laddove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia al comune e alla provincia competenti per territorio, entro 48 ore dalla comunicazione, con apposita autocertificazione che conclude il procedimento di notifica.
L’obbligo è assistito dalla sanzione penale di cui all‘articolo 257, comma 1 e 2, sempre del D. Lgs. 152/2006: “Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da € 2600 a € 26000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti (del D. Lgs. n. 152/2006). In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da € 1000 a € 26000. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da € 5200 euro a € 52000 se I’ inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”
È bene ricordare che tra i diversi soggetti coinvolti nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati, oltre al responsabile dell’inquinamento e alla Pubblica Amministrazione, figura anche il proprietario dei medesimi che risulti non colpevole della contaminazione.
La legge pone in capo al proprietario incolpevole di un sito contaminato l’obbligo, qualora egli rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di darne comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti e di attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242, D.L.vo n. 152/2006 (art. 245, comma 2, D.L.vo n. 152/2006). Spetterà poi alla Provincia, una volta ricevuta tale comunicazione, attivarsi per identificare il responsabile.
Gestione diretta delle emergenze
La UNI EN ISO 14001 prescrive all’organizzazione un percorso per la gestione delle emergenze ambientali:
- pianificazione delle azioni per prevenire o mitigare impatti ambientali negativi derivanti da situazioni di emergenza
- pronta risposta alle situazioni di emergenza reali
- prevenzione o mitigazione delle conseguenze di azioni di emergenza
- prova periodica delle azioni di risposta pianificate,
- revisione periodica dei processi e le azioni di risposta pianificate, in particolare dopo che si sono verificate situazioni di emergenza o di prova
- formazione e informazione sulla preparazione e risposta alle emergenze
Nei Criteri Ambientali Minimi nell’edilizia è specificato che le aziende non certificate sono obbligate a stendere una procedura per “preparazione alle emergenze ambientali e risposta”.
Pronto Intervento Ecologico (PIE) e Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE)
In caso di eventi di contaminazione improvvisi, la messa in sicurezza d’emergenza permette di isolare un sito contaminato, così da eliminare o ridurre i suoi effetti sull’ambiente circostante.
Nelle attività di MISE, la tempestività dell’intervento e la competenza degli operatori sono fattori determinanti: l’efficacia è garantita attraverso un sistema di pronto intervento attivo H24 e un struttura ben organizzata, dotata di risorse e conoscenze delle tecniche di intervento.
Per contrastare la dispersione di contaminati in acqua, la tecnica di intervento è legata al peso specifico del contaminante:
- se il perso specifico è minore di 1kg/dmc
- il contenimento viene effettuato posizionando barriere assorbenti o a sifone
- la rimozione avviene attraverso aspirazione superficiale e/o posa di materiale assorbente
- se il peso specifico è maggiore di 1kg/dmc
- per il contenumento si utilizzano barriere sul fondo
- la rimozione avviene attraverso aspirazione profonda
- se si tratta di inquinanti solubili
- il contenimento viene effettuato con sbarramento totale del corso d’acqua
- la rimozione avviene attraverso aspirazione totale
Nel caso di rimozione del contaminante su matrici solide è previsto:
- utilizzo di materiali assorbenti
- escavazione tramite benna dotata di lama e posizionata sulle aree man mano escavate
Assicurazione per il rischio di inquinamento
Per il principio di legge “chi inquina paga”, la tutela assicurativa in caso di incidente ambientale diventa una protezione necessaria per mitigare le conseguenze che nascono in seguito a un evento inquinante in materia di risarcimento danni.
Le polizze di responsabilità ambientale comprendono:
- responsabilità ambientale insediamenti a tutela dalle conseguenze del fenomeno inquinante sulle attività produttive, depositi, stoccaggi e stabilimenti
- attività presso terzi – adatta per chi svolge la propria attività presso cantieri oppure aziende terze
- operazioni di carico e scarico – idonea per chi effettua operazioni carico e scarico di materiale inquinante con mezzi meccanici presso aziende terze
- committenza del trasporto di merci pericolose, rivolta a chi affida ad aziende terze il trasporto delle proprie merci pericolose