Una sentenza della Cassazione Penale ha introdotto significative novità legate alla dimensione dell’impresa, ovvero la sua l’articolazione e complessità tecnico-funzionale
Nel Sistema di Gestione Ambientale-SGA l’azienda può decidere di trasferire compiti e responsabilità a soggetti diversi dal titolare attraverso lo strumento della delega di funzione per la gestione degli adempimenti ambientali.
Il quadro normativo di riferimento
I sistemi di gestione ambientale sono disciplinati a livello internazionale attraverso lo standard ISO 14001 e a livello europeo dal regolamento EMAS. Per quanto riguarda la delega di funzioni in materia ambientale il nostro ordinamento non presenta disposizioni specifiche, ma la sua disciplina è affidata alla sola elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione.
La sentenza n. 52636 del 20 novembre 2017 della terza sezione della Cassazione Penale, per esempio, ha introdotto significative novità legate alla dimensione dell’impresa, ovvero la sua l’articolazione e complessità tecnico-funzionale.
Condizioni oggettive di ammissibilità per la delega di funzioni in materia ambientale
dimensione dell’impresa, la struttura tecnico-funzionale
certezza della delega
effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato
precise e ineludibili norme interne o che disciplinano il conferimento della delega
onerosità della delega
La sentenza n. 52636 del 20 novembre 2017
La sentenza n. 52636 del 20 novembre 2017 fa cadere la condizione oggettiva della dimensione, affermando che anche in un’organizzazione a struttura semplice la delega è da ritenersi valida. L’atto di delega deve comunque essere espresso, inequivoco, certo e investire un soggetto con le necessarie competenze tecniche e dotato di potere decisionale e di intervento.
Il direttore tecnico di uno stabilimento, con delega in materia ambientale presso un insediamento produttivo di Novi Ligure, era stato condannato a € 4.000,00 di ammenda per non avere osservato le prescrizioni imposte dalla Provincia con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Il condannato si era difeso affermando di aver delegato tutte le attività in tema di prescrizioni AIA a un suo sottoposto, ma il Tribunale non aveva ritenuto efficace tale delega, a causa della – presunta – ridotta complessità organizzativa dello stabilimento. Il condannato aveva fatto ricorso in Cassazione lamentando che il Giudice aveva motivato l’inefficacia liberatoria della delega di funzioni da lui rilasciata perché lo stabilimento non rispondeva ai criteri dimensionali e di necessaria complessità organizzativa elaborati dalla giurisprudenza.
La terza sezione della Cassazione Penale, con sentenza n. 52636 del 20 novembre 2017, ha accolto il ricorso del direttore tecnico affermando:
In tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l’efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l’esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell’art. 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle “necessità”.
L’introduzione del concetto di subdelega
La sentenza n. 52636 del 20 novembre 2017 affronta anche il tema della subdelega, riconoscendo che, previa intesa con il datore di lavoro, il soggetto delegato possa a sua volta sub-delegare specifiche funzioni – anche in materia ambientale – in analogia con quanto previsto in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal comma 3-bis dell’art. 16, Decreto Legislativo n. 81/2008.
Per l’efficacia liberatoria della delega restano invariate le condizioni soggettive di ammissibilità, elaborate volta per volta dalla giurisprudenza, di cui abbiamo già parlato in precedenti articoli del blog.
Condizioni oggettive di ammissibilità per la delega di funzioni in materia ambientale
capacità e idoneità tecnica del soggetto delegato
divieto di ingerenza da parte del delegante nell’espletamento dell’attività del delegato
insussistenza di una richiesta d’intervento da parte del delegato
mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato
accettazione volontaria delle delega da parte del delegato