Art. 119 D.lgs. 36/2023: la linea sottile tra subappalto e subaffidamento
L’art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023 fornisce una definizione puntuale di subappalto, qualificandolo come il «contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio in capo al subappaltatore».
Il legislatore individua, inoltre, specifiche ipotesi in cui un affidamento è automaticamente considerato subappalto. Ciò avviene, come nelle forniture con posa in opera o nei noli a caldo, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- l’importo del contratto supera il 2% delle prestazioni affidate;
- l’importo supera la soglia dei 100.000 euro; sempre che il costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% del valore del contratto da affidare.
Da tali criteri è possibile ricavare, in via inversa, quando un affidamento non integra un subappalto e rientra, invece, nella categoria del subaffidamento. Ciò accade quando:
- la componente di manodopera e personale è inferiore al 50% del valore del sub-contratto;
- e/o l’importo del contratto è inferiore al 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate;
- ·oppure l’importo è inferiore a 100.000 euro.
Si precisa che in entrambi i casi risulta necessario, nonché indispensabile, il benestare da parte del CSE relativamente alla documentazione di sicurezza.
Le situazioni “borderline”
Nella pratica operativa non mancano casi ibridi, difficilmente inquadrabili in modo immediato. Si pensi, ad esempio:
- alle forniture con posa in opera, che presentano una componente di mera fornitura (tipicamente subaffidamento) e una componente di installazione, che comporta organizzazione di mezzi e manodopera, riconducibile al subappalto;
- ai noli a caldo, in cui il noleggio del macchinario può configurare un subaffidamento, mentre l’impiego di personale per l’esecuzione dell’attività rientra nel subappalto.
Il chiarimento del MIT: Parere n. 3656/2025
Un contributo interpretativo rilevante proviene dal Parere MIT n. 3656/2025, che affronta un caso pratico relativo a opere in cemento armato di importo sia inferiore al 2% dell’appalto sia sotto la soglia dei 100.000 euro.
Richiamando anche il precedente Parere n. 2285/2023, il MIT ha ribadito un principio fondamentale: la qualificazione giuridica dell’affidamento dipende dalla natura della prestazione, non dal dato meramente economico.
Pertanto, quando il contratto comporta l’esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto, l’affidamento si considera subappalto, anche qualora il relativo importo sia sottosoglia.
In conclusione, la corretta distinzione tra subappalto e subaffidamento richiede un’analisi puntuale della natura della prestazione, dei profili organizzativi e dell’incidenza della manodopera. Le soglie economiche rappresentano criteri integrativi, ma non prevalgono sulla sostanza delle attività affidate. Considerata la complessità della materia e la presenza di casistiche “borderline”, è sempre consigliabile avvalersi di consulenti qualificati in grado di esaminare l’intera documentazione contrattuale e prevenire criticità interpretative o contestazioni da parte delle stazioni appaltanti.
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Escavatori idraulici nel nuovo ASR 2025
Tra i punti che hanno generato più incertezza dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato– Regioni del 17 aprile 2025 c’è la questione degli escavatori idraulici.
Nel precedente ASR del 2012, infatti, per questi mezzi era richiesta l’abilitazione solo se la macchina aveva una massa operativa superiore a 6.000 kg.
Escavatori idraulici: cosa cambia?
Da qui nasce la domanda: se l’abilitazione ora è richiesta per tutti gli escavatori, in che tempi va ottenuta, considerato che non si tratta di una “nuova attrezzatura”? Il nuovo ASR è chiaro: eliminando il riferimento alla massa operativa, l’obbligo formativo si estende a tutta la categoria degli escavatori idraulici, indipendentemente dal peso della macchina.
Questa novità, però, crea un vuoto interpretativo perché nella Parte VII – Altre disposizioni del nuovo ASR non è prevista una norma transitoria dedicata a questo caso.
Il testo disciplina solo tre nuove attrezzature introdotte ufficialmente per la prima volta:
• carri raccoglifrutta (CRF)
• carroponti
• caricatori per movimentazione di materiali
Interpretazione restrittiva
Se si ritenesse che gli escavatori “piccoli” non siano nuove attrezzature, l’obbligo sarebbe già immediatamente applicabile dal 24 maggio 2025, data di entrata in vigore del nuovo ASR.
Questa lettura avrebbe effetti pesantissimi:
• tutti i datori di lavoro che fanno uso di escavatori sotto i 6.000 kg e che non hanno ancora formato gli operatori sarebbero già sanzionabili;
• la violazione comporterebbe le sanzioni previste dall’art. 87 del D.Lgs. 81/08, con arresto da tre a sei mesi o ammenda fino a oltre 9.000 euro;
• se il mezzo è condotto direttamente dal datore di lavoro, la sanzione ricadrebbe su di lui ai sensi dell’art. 73, co. 4–bis.
È evidente che questa interpretazione porterebbe a un’applicazione drastica e immediata dell’obbligo, probabilmente non in linea con la logica delle norme transitorie.
Interpretazione estensiva (più ragionevole)
L’altra lettura — ed è quella più prudente e condivisa dagli operatori — considera gli escavatorin sotto i 6.000 kg come una categoria equiparabile alle nuove attrezzature.
Pur essendo escavatori a tutti gli effetti, presentano differenze pratiche importanti (comandi, sterzata, stabilità, ingombro, dispositivi di sicurezza spesso semplificati) che rendono coerente un loro inserimento nel regime transitorio.
Quindi, anche per questa categoria si applica il periodo di 12 mesi, esattamente come avviene per le nuove attrezzature formalmente introdotte. Il termine per adeguarsi diventerebbe quindi 24 maggio 2026. Ad oggi manca ancora una nota interpretativa ufficiale della Conferenza Stato–Regioni o del Ministero del Lavoro.
Alcune FAQ diffuse ad agosto dall’Assessorato alla Salute della Conferenza Stato–Regioni sembrano andare in questa direzione, ma non essendo state approvate dall’INL non costituiscono un orientamento ufficiale. Per questo è stato avviato un gruppo di lavoro MLPS – Regioni – INL, con l’obiettivo di pubblicare una circolare condivisa, che dovrebbe arrivare a breve e fare chiarezza definitiva.
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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: attestati di formazione
Nuovo ASR 2025: attestati di formazione
Bisogna rilasciare un attestato unico che comprenda formazione generale e specifica, oppure due distinti? E, ancora, chi è legittimato a ritirare l’attestato — il lavoratore, il delegato o l’azienda?
Due moduli, due attestati
Il nuovo ASR chiarisce fin da subito che la formazione dei lavoratori è strutturata in due moduli distinti:
· il modulo di formazione generale, della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente e vale per tutta la vita professionale del lavoratore;
· il modulo di formazione specifica, la cui durata (4, 8 o 12 ore) varia in base ai rischi legati alle mansioni e al comparto di appartenenza.
Questa distinzione non è solo formale: è ribadita anche nella tabella dei crediti contenuta nell’Allegato III del nuovo Accordo, dove la formazione generale e quella specifica compaiono come voci separate.
Inoltre, il paragrafo 6.3 della Parte IV stabilisce che ogni corso o modulo deve prevedere la propria verifica finale (test o colloquio). Di conseguenza, anche il rilascio dell’attestato deve seguire la stessa logica: al termine della prova di ogni modulo, il soggetto formatore deve rilasciare un attestato specifico.
È quindi corretto rilasciare due attestati separati — uno per la formazione generale e uno per quella specifica. In questo modo, il lavoratore conserva un documento valido per tutta la vita (il modulo generale) e potrà integrare la parte specifica in base al settore o al nuovo impiego in cui si troverà a operare.
Quando e come si ritira l’attestato
Il rilascio dell’attestato può avvenire solo dopo la verifica finale e la redazione del verbale, motivo per cui non è sempre possibile consegnarlo subito al termine del corso. L’ente formatore può scegliere se consegnarlo di persona, su presentazione di un documento d’identità, oppure inviare una copia digitale via e-mail.
Il ritiro può essere effettuato anche da un delegato, purché venga presentata la delega firmata e allegata la copia del documento d’identità del lavoratore delegante, insieme a quello del delegato.
Sul piano normativo, va ricordato che il D.Lgs. 81/08 (artt. 18 e 25) non impone un obbligo formale di consegnare gli attestati al lavoratore — come invece accade, ad esempio, per la cartella sanitaria e di rischio. Tuttavia, già l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 aveva chiarito che è “opportuno” consegnare una copia dell’attestato al lavoratore, proprio per garantirgli la possibilità di far valere i crediti formativi in futuro. Il nuovo ASR conferma e rafforza questa impostazione.
A chi spetta l’attestato?
Il nuovo Accordo risolve definitivamente anche questo punto: l’attestato deve essere rilasciato ai partecipanti che hanno frequentato il corso e superato la verifica finale. Quindi, il destinatario dell’attestato è il lavoratore.
L’azienda non può richiedere autonomamente di ritirare gli attestati, nemmeno se ha organizzato la formazione per conto dei propri dipendenti. Può farlo solo se munita di delega scritta da parte dei lavoratori interessati — anche in forma cumulativa — e nel rispetto delle regole generali sul rilascio dei documenti.
In mancanza di delega, la consegna diretta all’azienda non sarebbe legittima. A confermarlo interviene anche il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR): gli attestati contengono informazioni personali e, quindi, il lavoratore ha diritto di accedervi e ottenerne copia in base all’art. 15 del Regolamento (UE) 679/2016. Il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, è tenuto a fornire al lavoratore copia dei suoi dati, inclusi gli attestati di formazione.
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Sicurezza in cantiere: Le nuove regole del D.L. n.159/2025
Il Consiglio dei ministri ha approvato nella giornata del 31 ottobre il D.L. n.159, che introduce una serie di misure per l’applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei lavoratori autonomi.
Le misure previste non riguardano tanto la sicurezza sul lavoro in sé, ma il rispetto delle regole già esistenti.
PATENTE A CREDITI
Si tratta di un sistema di qualificazione a punti per imprese e professionisti che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili con la sola esclusione di chi effettua unicamente forniture o prestazioni intellettuali. La patente viene rilasciata con un punteggio base iniziale di 30 punti (incrementabili a 100) e le imprese o i professionisti possono lavorare se ne possiedono a sufficienza, almeno 15.
Per ogni infortunio o irregolarità, il valore corrispondente sarà eventualmente decurtato dal totale dei punti a disposizione. Col nuovo decreto vengono inasprite le multe relative all’assenza della patente a crediti in cantiere.
La penale per chi opera senza, sale a 12.000 euro (dai precedenti 6.000) e la decurtazione dei punti scatterà immediatamente dopo la notifica del verbale di accertamento.
BADGE DI CANTIERE
La patente a crediti non è da confondere con il badge di cantiere. Si tratta di una tessera di riconoscimento, dotata di codice unico anticontraffazione, di cui dovranno essere dotati tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici all’interno di un cantiere, sia in appalto che in subappalto (si fa riferimento all’art. 26 del D. Lgs 81/2008). La funzione principale del codice è il monitoraggio digitale delle presenze in cantiere. Non solo registra automaticamente gli accessi, ma è anche interoperabile con la piattaforma nazionale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Tutte le imprese edili sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Inoltre deve raffigurare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. La tessera è resa disponibile anche in formato analogico, prevedendo la precompilazione digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti, tramite la SIISL .
Grazie a questa piattaforma, attraverso il codice QR presente sul badge, il personale ispettivo potrà verificare in modo immediato la regolarità contributiva del lavoratore, la sua assunzione e l’idoneità in base alla formazione di sicurezza obbligatoria.
ALTRE NOVITÁ IN AMBITO PCTO – Percorsi per le competenze Trasversali e per l’Orientamento
Al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro, anche agli studenti impegnati nel tirocinio, le imprese non possono prevedere di impiegarli in lavorazioni ad alto rischio.
Vuoi avere maggiori informazioni in merito alla nuova norma ? n
Formazione e sicurezza come esperienza
Un pomeriggio dedicato al confronto e all’innovazione, nato per ribadire un concetto chiave: la sicurezza non è solo un insieme di norme, ma un valore che prende forma attraverso le persone. Con questo obiettivo, insieme al gruppo Bureau Veritas e al Dipartimento dedicato alla Formazione Comportamentale, abbiamo organizzato il seminario “Formazione e nuovo Accordo Stato-Regioni: soluzioni tecniche ed esperienziali di successo”, ospitato il 14 novembre al Teatro di Granarolo, vicino Bologna.
La Sicurezza in Aula: Quando il Processo Giudiziario Diventa Formazione
L’evento ha proposto un approccio inedito alla formazione sulla sicurezza: non più solo adempimento normativo, ma esperienza partecipativa. Ispirato a un vero processo giudiziario, il seminario ha portato in scena pubblico ministero, avvocati della difesa e testimoni, coinvolgendo i partecipanti nel ruolo di giurati.
Attraverso questa modalità immersiva si sono affrontati temi chiave come la formazione comportamentale, la sicurezza nei cantieri, il benessere organizzativo e la responsabilità sociale.
Nel corso dell’incontro, Federico Palombarini, Safety Coach – Senior Training & Consulting di Contec AQS, ha condiviso la visione alla base del lavoro formativo sviluppato :
«Nel lavoro di questi anni ho imparato che le persone cambiano davvero solo quando si sentono coinvolte in prima persona. Safety Appeal nasce proprio da questa convinzione: trasformare la sicurezza da messaggio imposto a esperienza interattiva, capace di far emergere convinzioni, automatismi e comportamenti radicati.
Attraverso il dialogo, il gioco, la simulazione, l’impatto emotivo, e quindi anche il Safety Coaching, portiamo le persone a vedersi dentro i propri gesti quotidiani: ciò che prima era un’abitudine inconsapevole diventa una scelta consapevole. È in quel momento che scatta l’attivazione personale, la volontà reale di cambiare, perché la sicurezza non arriva più “dall’alto”, ma nasce da dentro.»
Un messaggio che rappresenta perfettamente l’approccio di Contec AQS nel promuovere una cultura della sicurezza partecipata e realmente trasformativa.
In un mondo del lavoro in continua evoluzione, la formazione resta uno strumento essenziale per costruire ambienti più sicuri e sostenibili. L’evento di Bologna ha confermato quanto sia efficace unire competenza tecnica e coinvolgimento attivo per sviluppare una sicurezza vissuta, condivisa e duratura.
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Nuova Norma CEI 11-27:2025 – Tutte le novità sulla sicurezza dei lavori elettrici
È entrata in vigore la nuova Norma CEI 11-27:2025-10, che sostituisce la precedente edizione del 2021, la quale resterà comunque valida fino al 29 maggio 2026. Questa nuova versione, in linea con la CEI EN 50110-1:2024-05, aggiorna regole, definizioni e procedure per rendere ancora più sicuro il lavoro sugli impianti elettrici.
Un aggiornamento allineato all’Europa
La nuova edizione nasce per armonizzare la normativa italiana con gli standard europei, introducendo cambiamenti significativi nella terminologia, nella gestione dei ruoli e nella definizione delle distanze di lavoro. Oltre a una revisione generale, la CEI 11-27:2025 introduce due nuovi allegati dedicati ai pericoli degli archi elettrici (Arc Flash) e alle disposizioni da adottare in caso di emergenza.
Le nuove figure professionali
La norma ridefinisce le principali figure coinvolte nei lavori elettrici: il Gestore dell’Impianto (GI), responsabile complessivo dell’impianto e colui che può decidere di far attuare gli interventi di manutenzione necessari, ed è quindi identificabile ad esempio nel proprietario, datore di lavoro, titolare, ma può essere anche un soggetto terzo designato da essi.; il Responsabile dell’Impianto (RI), che ne cura la conduzione durante i lavori; il Gestore della programmazione del lavoro (GL), che pianifica e organizza le attività; e il Responsabile del Lavoro Elettrico (RLE), che garantisce l’esecuzione in sicurezza. Questa nuova classificazione chiarisce meglio le responsabilità e i flussi decisionali.
LE NUOVE DISTANZE
La nuova norma CEI 11-27 edizione 2025 introduce un maggior dettaglio sulle distanze, rimandando anche a 2 allegati per le applicazioni e le illustrazioni. In particolare troviamo le definizioni e le rappresentazioni di:
· Distanza limite per il lavoro sotto tensione
· Distanza limite di prossimità
· Distanza limite di vicinanza (lavoro non elettrico)
· Distanza di lavoro minima
· Distanza ergonomica
· Distanza dell’apparecchiatura
Formazione e aggiornamento
Anche la formazione viene precisata: la CEI 11-27:2025 conferma i livelli formativi (1A, 2A, 1B, 2B) e stabilisce che le parti teoriche possono essere svolte in aula o in videoconferenza sincrona, ma non in modalità e-learning asincrona. Gli addetti ai lavori elettrici devono inoltre seguire un aggiornamento di almeno 4 ore ogni 5 anni, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
L’importanza dell’addestramento operativo
Come nella precedente edizione, la norma ribadisce l’importanza dell’addestramento operativo per gli addetti PES, PAV e PEI, attraverso esercitazioni e simulazioni pratiche. Questo tipo di formazione consente di applicare in sicurezza le procedure operative e completare la preparazione teorica con l’esperienza diretta.
In sintesi
La nuova CEI 11-27:2025 rappresenta un passo avanti nella cultura della sicurezza elettrica: ruoli più chiari, maggiore attenzione alla formazione e una visione più europea della gestione del rischio. Per le aziende e i professionisti del settore, è il momento di adeguarsi e aggiornare la formazione. Contec AQS è al fianco delle imprese per accompagnarle in questo percorso di aggiornamento secondo la nuova norma.
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Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezzza: gestione del rischio alcol e sostanze stupefacenti
Con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, il legislatore introduce un cambiamento sostanziale nella gestione del rischio derivante dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro, aggiornando il D.Lgs. 81/2008 e delineando un percorso che punta all’uniformità, alla prevenzione e alla responsabilizzazione condivisa tra datore di lavoro, medico competente e servizio di prevenzione e protezione.
Un nuovo quadro di riferimento
La principale novità è contenuta nell’articolo 17 del decreto, che modifica l’art. 41 del D.Lgs. 81/08 introducendo la “visita medica in caso di ragionevole sospetto”. Il medico competente potrà effettuare una visita prima o durante il turno di lavoro qualora vi sia motivo fondato di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Si tratta di un passo importante: per la prima volta viene riconosciuta la possibilità di un controllo dinamico e mirato, collegato alla reale condizione del lavoratore nel momento dell’attività, e non solo ai protocolli periodici.
Parallelamente, entro il 31 dicembre 2026 dovrà essere concluso un nuovo Accordo Stato-Regioni che ridefinirà le modalità e le condizioni degli accertamenti per alcol e tossicodipendenza. Questo rappresenta un passaggio cruciale: le prassi oggi in vigore, spesso eterogenee tra le diverse regioni, verranno sostituite da criteri uniformi a livello nazionale, garantendo maggiore coerenza e certezza applicativa per imprese e lavoratori.
Un approccio più integrato e preventivo
La riforma promuove un cambio di paradigma. Il controllo non è più solo uno strumento sanzionatorio, ma parte integrante della strategia preventiva aziendale. Per questo sarà fondamentale che il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e la Medicina del Lavoro elaborino congiuntamente un piano di attuazione operativo, che comprenda:
– la mappatura delle attività a rischio elevato, ai sensi della Legge 125/2001 e del D.P.R. 309/1990;
– la definizione di procedure aziendali per la gestione dei sospetti e per l’attivazione della visita “on turn”;
– la formazione mirata di dirigenti, preposti e lavoratori sui comportamenti sicuri e sulla cultura della prevenzione;
– l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dei protocolli sanitari.
Questa pianificazione integrata permetterà di affrontare in modo sistemico il rischio, superando l’impostazione frammentata e garantendo interventi tempestivi, proporzionati e rispettosi della privacy.
Le scadenze e le azioni da pianificare:
– Entro 31 dicembre 2026: approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni su alcol e droghe.
– Da subito (novembre 2025): aggiornamento del DVR, dei protocolli sanitari e delle procedure interne per la visita in caso di sospetto.
– Nel corso del 2026: coordinamento tra medico competente e RSPP per la definizione dei criteri di sorveglianza e per la formazione del personale.
L’uniformazione delle regole su tutto il territorio nazionale rappresenta un vantaggio operativo e culturale. Le aziende potranno contare su standard condivisi e su un sistema di sorveglianza sanitaria coerente, riducendo gli oneri interpretativi e le differenze applicative tra regioni. Ma soprattutto, questa evoluzione rafforza la dimensione preventiva della sicurezza, ponendo al centro la tutela della salute del lavoratore e la capacità dell’organizzazione di intercettare precocemente situazioni di rischio.
Un approccio più integrato, scientifico e uniforme che richiede alle aziende di prepararsi ora — con piani di attuazione concreti e un dialogo costante tra RSPP e Medicina del Lavoro — per farsi trovare pronti all’entrata in vigore del nuovo sistema entro il 2026.
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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: crediti formativi validi solo nella stessa azienda?
Nuovo ASR 2025: crediti formativi validi solo nella stessa azienda?
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio), molti si chiedono come interpretare la previsione dell’Allegato III – Crediti, secondo cui alcuni crediti formativi sono riconosciuti solo se il ruolo è svolto nella medesima azienda.
Il quesito
Il dubbio nasce da casi pratici come quello di un Datore di Lavoro che, dopo aver completato la formazione prevista dall’ASR, cambia azienda e diventa preposto, o di un Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) che, da libero professionista, entra come dipendente in un’impresa. In tali situazioni, il credito formativo maturato in precedenza non verrebbe riconosciuto. Ci si chiede quindi se ciò sia corretto e se, di conseguenza, il nome dell’azienda debba comparire anche sull’attestato.
Il credito vale solo nella stessa azienda
Purtroppo, la norma è chiara e restrittiva: il credito formativo vale solo all’interno dell’azienda in cui il ruolo è effettivamente svolto. L’Allegato III dell’ASR 2025, alla tabella di pagina 132, stabilisce che il riconoscimento totale del credito (ossia l’esonero dai corsi per preposti o dal modulo specifico dei lavoratori) spetta esclusivamente a chi, nella propria azienda, ricopre ruoli come Datore di Lavoro, Datore di Lavoro-RSPP, Dirigente, RSPP, ASPP o CSP/CSE.
Se la persona cambia azienda, il credito decade e il nuovo datore di lavoro deve ripetere la formazione per il ruolo assegnato (es. preposto). La logica è quella della concretezza del ruolo: la formazione resta valida solo finché il soggetto continua a esercitare quella funzione nella stessa realtà aziendale.
Le sanzioni
Il datore di lavoro che designa un preposto o lavoratore senza la dovuta formazione, confidando in crediti maturati altrove, rischia le sanzioni previste dagli art. 37 e 55 del D.Lgs. 81/08: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Caso di “assunzione di ritorno”
Se un lavoratore ritorna nella sua azienda originaria, i crediti formativi restano validi solo se gli attestati non sono scaduti; in caso contrario, sarà necessario l’aggiornamento previsto. Anche gli organi di vigilanza devono tener conto di questo principio prima di contestare violazioni.
Il nome dell’azienda non va riportato sull’attestato
Il secondo dubbio, relativo al contenuto dell’attestato, trova risposta nel par. 6 della Parte I dell’ASR 2025, che elenca in modo tassativo gli elementi obbligatori: soggetto formatore, dati anagrafici, tipologia e durata del corso, modalità di erogazione, firma del legale rappresentante, data e luogo. Non è previsto l’inserimento del nome dell’azienda e nessun organo di vigilanza può imporre elementi aggiuntivi.
In sintesi
Il nuovo ASR 2025 lega in modo diretto la validità del credito formativo all’effettivo svolgimento del ruolo nella stessa azienda. Chi cambia datore di lavoro deve ripetere la formazione per preposto o per lavoratore, anche se in passato ha frequentato corsi completi da RSPP, dirigente o coordinatore. Sugli attestati, invece, non va indicato il nome dell’azienda: valgono solo gli elementi minimi previsti dall’accordo.
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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: come gestire le ore di aggiornamento
Le quattro ore di aggiornamento devono svolgersi esclusivamente come prova pratica, organizzata con gli stessi requisiti dei corsi base (rapporto 1 a 6, aree attrezzate, attrezzature e accessori conformi), oppure è prevista anche una parte teorica obbligatoria?
La parte pratica è vincolante
L’interpretazione che richiede l’organizzazione dei corsi di aggiornamento con prova pratica e con gli stessi requisiti dei corsi di base è corretta. Il nuovo ASR, infatti, specifica più volte che l’aggiornamento per gli addetti alle attrezzature di lavoro – così come per i corsi destinati a chi opera in ambienti confinati o sospetti di inquinamento – deve basarsi su prove pratiche.
Lo chiarisce la parte IV, paragrafo 6.3, dove la modalità di verifica viene definita come “prova pratica e colloquio”, ma anche la parte III, punto 6, dove si precisa che le quattro ore di aggiornamento sono relative alla parte pratica. Ancora più esplicito è l’ultimo capoverso del paragrafo 6.3 della parte IV, che spiega che la parte pratica consiste nella verifica della capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambienti confinati e sospetti di inquinamento.
A questo si aggiunge la regola generale contenuta nella parte I, paragrafo 3, secondo cui per ciascun corso – compresi quelli di aggiornamento – il soggetto formatore deve rispettare il rapporto docente/discenti non superiore a 1 a 6. Di conseguenza, anche gli aggiornamenti sulle attrezzature e sugli ambienti confinati dovranno essere organizzati in piccoli gruppi, con aree idonee, attrezzature conformi e tutti i DPI necessari per la sicurezza durante le prove.
Il nuovo ASR conferma inoltre che l’aggiornamento tramite convegni o seminari non è ammesso per questi corsi specifici, proprio perché per loro è previsto un aggiornamento obbligatorio con esercitazioni pratiche. Nemmeno l’uso della realtà virtuale o aumentata può sostituire la parte pratica: lo ribadisce la parte IV, paragrafo 2.4, dove si stabilisce che tali strumenti possono integrare, ma non sostituire, le prove in laboratorio.
Anche i requisiti dell’area di svolgimento sono stringenti: il paragrafo 8.1 della parte II precisa che deve trattarsi di spazi delimitati e privi di interferenze, con caratteristiche morfologiche idonee (consistenza del terreno, pendenze, ostacoli, ecc.) e con attrezzature e accessori conformi alla tipologia per cui si rilascia l’abilitazione. Devono inoltre essere disponibili carichi e ostacoli per consentire le manovre pratiche previste e DPI adeguati nelle taglie necessarie per tutti i partecipanti.
La parte teorica è solo facoltativa
Il dubbio sulla presenza di una parte teorica nasce dal passaggio del nuovo ASR che recita: “durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative ed evoluzioni tecniche”. Qui la parola chiave è “opportuno”.
Non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà lasciata al docente, che può decidere di integrare la parte pratica con spiegazioni teoriche quando lo ritenga utile.
Si tratta dunque di un’indicazione consigliata ma non vincolante. Il docente, che deve essere un formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro con almeno tre anni di esperienza pratica documentata nell’uso delle attrezzature o nei lavori in ambienti confinati, ha piena libertà di gestire questi momenti di aggiornamento teorico. Può introdurli prima delle prove, inserirli durante le esercitazioni o collocarli a conclusione delle attività. L’importante è che non sostituiscano in alcun modo la parte pratica, che resta il cuore dell’aggiornamento.
Conclusione
L’interpretazione corretta è quindi la seguente: i corsi di aggiornamento per gli addetti alla conduzione delle attrezzature devono svolgersi come prove pratiche in laboratorio, rispettando tutti i requisiti previsti per i corsi base, compreso il rapporto massimo di un docente ogni sei partecipanti. La parte teorica non è esclusa, ma ha carattere facoltativo: può essere inserita dal docente per illustrare eventuali modifiche normative o tecniche, senza modificare la natura pratica delle quattro ore di aggiornamento.
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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Come interpretare la scadenza biennale della formazione del preposto alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Uno dei quesiti più frequenti che stanno emergendo riguarda la decorrenza dell’aggiornamento biennale della formazione dei preposti.
La questione nasce dal fatto che la legge n. 215 del 2021 aveva già inserito nel D.Lgs. 81/08 la periodicità biennale per l’aggiornamento dei preposti, ma rinviava al nuovo Accordo Stato-Regioni per definire modalità e durata della formazione. Il nuovo ASR chiarisce che la sua entrata in vigore coincide con la data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 maggio 2025. Sempre nello stesso testo viene specificato che i preposti che hanno ricevuto l’ultimo corso di formazione o aggiornamento da oltre due anni rispetto a tale data dovranno ottemperare all’aggiornamento entro dodici mesi, quindi entro il 24 maggio 2026.
Il punto chiave da ricordare è che la normativa non ha effetto retroattivo. A stabilirlo è l’articolo 11 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, che sancisce il principio secondo cui la legge “dispone solo per l’avvenire”. In altre parole, la biennalità dell’aggiornamento dei preposti diventa efficace solo dal 24 maggio 2025, e non può applicarsi a corsi conclusi in date precedenti.
Entro quando deve essere aggiornato il corso preposti?
Chi ha frequentato la formazione base o l’ultimo aggiornamento prima del 24 maggio 2023, deve aggiornarsi entro il 23 maggio 2026. Chi ha frequentato la formazione base o il corso dopo il 24 maggio 2023, dovrà aggiornarsi ogni 2 anni a partire dalla data del corso.
Può sembrare che in questo modo alcuni preposti dispongano di più tempo (quasi tre anni) per adempiere all’obbligo, ma non si tratta di un vantaggio irregolare. È semplicemente l’applicazione del principio di certezza del diritto, che impedisce a una norma di produrre effetti retroattivi e di penalizzare chi ha rispettato correttamente la disciplina vigente al momento del corso.







