Fonte: Staff Contec AQS
La valutazione dei rischi degli ambienti confinati con la nuova UNI 11958
Dal 14 novembre 2024 è in vigore una nuova norma tecnica nazionale sul tema dei luoghi confinati o sospetti di inquinamento, denominata UNI 11958:2024. Il documento propone nuove procedure utili alla loro classificazione, all’identificazione dei pericoli presenti e alla valutazione dei rischi connessi. Inoltre, sono date indicazioni per l’elaborazione delle procedure operative e di emergenza, per la scelta delle attrezzature di lavoro e dei DPI, e per l’assegnazione di compiti ai preposti e ai lavoratori impegnati.
La UNI 11958 si introduce nel più ampio panorama della gestione dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento regolamentata dal DPR 177/2011, il quale prevede che tali attività possano essere svolte unicamente da imprese qualificate e adottando specifiche misure di sicurezza.
Il documento definisce con precisione i criteri fondamentali per la classificazione degli ambienti, l’identificazione dei potenziali pericoli e la valutazione dei rischi associati. Particolare attenzione è dedicata alla definizione delle procedure operative e di emergenza, nonché alla corretta selezione delle attrezzature di lavoro e della strumentazione necessaria..
Nello specifico, la nuova norma tecnica si articola in:
- Definizione dei criteri per il censimento e la classificazione;
- Definizione dei criteri per Risk Assessment, comprensivo di un elenco di possibili fattori di rischio;
- Definizione dei criteri per la redazione delle procedure preliminari, di allestimento, di lavoro, di conclusione e di emergenza;
- Definizione dei criteri per la scelta delle attrezzature di lavoro;
- Definizione dei criteri per la scelta dei dispositivi di protezione;
- Definizione dei ruoli di lavoratore entrante, lavoratore attendente, squadra di salvataggio e preposto.
Fino all’entrata in vigore di questa norma, nessuna normativa italiana o internazionale aveva fornito la definizione di spazio confinato. Ne viene quindi fornita una, precisando anche che “ambiente confinato” e “spazio confinato” sono termini equivalenti.
La norma è quindi applicabile anche agli ambienti che, pur non rientrando formalmente nel campo di applicazione del D.P.R. 177/2011, presentano caratteristiche strutturali e rischi analoghi ossia i cosiddetti “ambienti assimilabili”.
Vuoi avere maggiori informazioni in merito alla nuova norma? Contattaci!
FAQ sul Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione
In merito alla bozza del Nuovo Accordo Stato Regioni, Contec Aqs ha raccolto le FAQ più ricorrenti
che sono state formulate finora con la relativa risposta al fine di rendere più facile e immediato il processo di assimilazione dei suoi contenuti.
Di seguito alcune delle FAQ più rilevanti:
- Per poter erogare la formazione a lavoratori, preposti e dirigenti, con il nuovo Accordo
occorrerà essere soggetto formatore accreditato? Il nuovo Accordo sulla sicurezza
prevede che i corsi normati dallo stesso vengano erogati da soggetti formatori
che rientrano nelle categorie dei soggetti “istituzionali” o “accreditati” o “altri soggetti”.
Per ogni categoria sono indicate precisamente le caratteristiche. Escludendo
gli enti “istituzionali” e gli “altri soggetti”, un privato che intende erogare formazione
deve essere un ente di formazione accreditato a livello regionale.
Quindi, con il nuovo Accordo, a differenza dell’Accordo del 21/12/11, la formazione per
i lavoratori, preposti e dirigenti non potrà essere organizzata da “chiunque”, ma solo
da soggetti rientrati nelle categorie sopra indicate. Rimane la possibilità per il datore
di lavoro di organizzare la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti:
in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore responsabile del
corso a cui spettano gli adempimenti previsti dallo stesso Accordo. - Se il corso per lavoratori, preposti e dirigenti è organizzato direttamente dal Datore
di lavoro, la docenza deve essere fatta da lui stesso o può affidarsi ad un professionista
esterno in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 06/03/2013? Se il datore di
lavoro è in possesso dei requisiti del formatore sulla sicurezza previsti dal D.I. 6/3/13
può svolgere direttamente la docenza. In caso contrario dovrà far erogare la formazione
da docenti qualificati ai sensi del suddetto decreto. - Entro quando va erogata la formazione ai lavoratori con il nuovo Accordo? Il precedente
Accordo del 21/12/11 indicava 60 giorni dalla data di assunzione. Nella bozza
definitiva del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza non si fa alcun riferimento
al termine di 60 giorni entro il quale deve essere completata la formazione
ai lavoratori. Probabilmente il legislatore, si è accorto della confusione derivante
da un’errata lettura di tale indicazione legislativa e ha deciso di non riproporla nel
nuovo Accordo.
Di conseguenza, secondo la bozza del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza,
la formazione dei lavoratori dovrà essere svolta secondo le indicazioni dello
stesso Accordo prima di adibire il lavoratore alle attività previste dalla sua mansione.
- Il datore di lavoro, in qualità di persona esperta che utilizza specifiche attrezzature
(es. carrello elevatore), può erogare la formazione per l’abilitazione al loro uso,
sempre in riferimento ai propri lavoratori interni? Il datore di lavoro non può organizzare
la formazione all’uso delle attrezzature elencate nell’Accordo, nemmeno nei
confronti dei propri lavoratori (tale possibilità è concessa solo per la formazione
sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti).
Per scaricare l’intera raccolta delle FAQ consultare il seguente link
Regolamento (UE) 2024/1689: inizia una nuova era per l’Intelligenza Artificiale in Europa
Il 12 luglio 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1689 meglio noto come “AI Act”.
Il Regolamento si prefigge l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e l’adozione di un’AI sicura e affidabile, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini europei. Il Regolamento introduce una serie di obblighi per i soggetti che sviluppano, commercializzano o utilizzano sistemi di AI.
Tra questi, si possono sintetizzare:
- Obbligo di valutazione dei rischi: tutti i sistemi di AI devono essere sottoposti a una valutazione del rischio proporzionata al loro potenziale impatto Categorie di sistemi di AI: il Regolamento definisce quattro categorie di sistemi di AI, a seconda del loro livello di rischio:
a. sistemi di AI a rischio inaccettabile: sono vietati
b. sistemi di AI ad alto rischio: devono soddisfare requisiti stringenti, tra cui la conformità a specifiche norme armonizzate e la sottoposizione a obblighi di vigilanza da parte delle autorità competenti
c. sistemi di AI a rischio limitato: devono rispettare obblighi di trasparenza, come la fornitura di informazioni chiare e facilmente accessibili agli utenti sui loro sistemi di AI
d. sistemi di AI a rischio minimo: non sono soggetti a obblighi specifici. - Obbligo di marcatura CE: i sistemi di AI ad alto rischio devono apporre la marcatura CE prima di essere immessi sul mercato Ai sensi dell’articolo 113 del Regolamento, l’AI Act entrerà quasi integralmente in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E. applicandosi a decorrere dal 2 agosto 2026.
Il Regolamento (UE) 2024/1689 si applica ai seguenti soggetti:
- Fornitori e utilizzatori (deployer) di IA nell’Unione Europea
- Fornitori e utilizzatori extra UE in cui l’output prodotto dai sistemi di IA è destinato a essere utilizzato nell’Unione Europea
- Importatori e distributori di sistemi IA Il regolamento si applica ai sistemi di IA utilizzati nel territorio dell’Unione Europea. Tuttavia, non si applica ai sistemi IA destinati a scopi militari, di ricerca e sviluppo scientifici o usi non professionali e in parte per sistemi a licenza aperta e open source.
Si fornisce il link per scaricare il Regolamento IA 2024/1689
Fonte: Staff Contec AQS
La nuova patente a Crediti: Tutto quello che c’è da sapere
Dal 1° ottobre 2024, è entrata in vigore la nuova patente a crediti per l’edilizia, introdotta attraverso una modifica all’art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
La recente modifica è stata oggetto del ciclo di webinar AQS Solutions, tenuto dall’L’Ing. Francesco Gallo, esperto della Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza e Ispettore tecnico del lavoro ITL di Mantova.
Questa patente è nata per monitorare la conformità alle normative di sicurezza sul lavoro delle imprese, garantendo che chi opera in cantiere possieda le qualifiche necessarie e mantenga standard elevati di sicurezza.
Cos’è la Patente a crediti per l’Edilizia?
La patente a crediti viene rilasciata a imprese e lavoratori autonomi italiani in formato digitale. Mentre le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III categoria, sono esonerate dal possesso della Patente a punti.
Le aziende straniere, invece, devono presentare un documento equivalente:
- Stato membro dell’UE: dovranno presentare un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese di origine, ad esempio il possesso del modello A1 anziché del DURC;
- Extra UE: dovranno presentare un documento riconosciuto secondo la legge italiana.
Dopo la richiesta il portale genererà un codice univoco digitale da presentare in sostituzione alla patente a crediti.
La patente a crediti non è richiesta ai fornitori di materiali e attrezzature, e a tutti coloro che offrono esclusivamente servizi intellettuali.
Come Richiedere la Patente
La patente a crediti deve essere richiesta a partire dal 1° ottobre 2024, sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro utilizzando SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
La richiesta può essere presentata dal legale rappresentante dell’azienda, dal lavoratore autonomo oppure da un soggetto delegato.
È in atto una fase di transizione dal 1 al 31 ottobre 2024 durante la quale è possibile anticipare la domanda attraverso un modello di autocertificazione, mentre dal 1° novembre 2024, quest’ultima non sarà più valida e la procedura standard diventerà obbligatoria per tutti.
Documentazione Richiesta
Per ottenere la patente sono necessari i seguenti documenti:
- Visura camerale
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) per le aziende che non sono ditte individuali senza dipendenti
- DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale)
- RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)
- Documentazione relativa alla formazione obbligatoria, specifica per il ruolo svolto in cantiere
Il Sistema di Punteggio
Ogni impresa o lavoratore autonomo in possesso della patente avrà un punteggio iniziale pari a 30 crediti, che potrà essere incrementato di 20 punti nei due anni successivi al rilascio nel caso di assenza di infortuni o sanzioni.
Esistono altri fattori che possono portare a un aumento dei crediti sono ad esempio:
- La storicità dell’iscrizione alla Camera di Commercio;
- Gli investimenti in sicurezza, come la certificazione SGSL conforme alla norma UNI EN ISO 45001 e la formazione linguistica per i lavoratori stranieri.
Il mancato rispetto delle norme di sicurezza comporterà invece la decurtazione dei punti. Se il punteggio scende sotto i 15 punti, l’impresa o il lavoratore autonomo non potrà iniziare nuovi lavori, ma potrà terminare quelli in corso, a condizione che il valore dei lavori completati non superi il 30% dell’importo del contratto.
Recupero dei crediti
Le imprese e i lavoratori autonomi che subiscono una decurtazione dei punti possono recuperare i crediti persi attraverso corsi di formazione specifici e ulteriori investimenti in sicurezza.
È importante che la formazione riguardi l’area in cui è stata rilevata l’infrazione. Ad esempio, se la violazione riguarda la mancanza di parapetti provvisori, il corso di recupero dovrà essere incentrato sulle protezioni collettive.
Sanzioni
Le violazioni delle norme di sicurezza possono portare alla decurtazione dei punti o comportare sanzioni pecuniarie.
Ad esempio l’assenza della patente a crediti, o di un documento equivalente, può portare a multe fino a 2.000€.
Allo stesso modo anche il committente o il responsabile dei lavori che non richieda la patente sarà soggetto a una sanzione che può variare da € 71.192 a € 256.291.
Conclusioni
La patente crediti rappresenta un passo importante per la gestione della sicurezza nei cantieri.
Grazie a questo sistema, le imprese dovranno prestare ancora più attenzione alle normative ed a investire nella formazione e nella protezione dei lavoratori.
Fonte: Contec AQS
Tecnologia e Sicurezza nei lavori in quota in cantiere: quando il “supporto” arriva dal cielo!
Case history di gestione della sicurezza attraverso mezzi e tecnologie “alternative”
Nel mondo del lavoro industriale, la sicurezza è una priorità imprescindibile, soprattutto quando si tratta di operazioni complesse che richiedono l’uso di mezzi particolari
Nel cantiere presso nostro cliente sito in Lugo di Vicenza (VI), leader globale nella progettazione e produzione di imballaggi flessibili, dall’inizio del 2022 ricopriamo il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione (CSP/CSE) per un grande intervento di modifica ed ampliamento sia edilizio che tecnologico del loro sito produttivo.
Quest’estate, durante le fasi di lavoro relative alla sostituzione di cupolini e messa in sicurezza di una porzione della copertura di uno dei fabbricati, è stato possibile dar corso all’intervento stesso, mediante l’impiego – come “mezzo d’opera” – di un elicottero.
Un’operazione che, oltre a migliorare l’efficienza dei lavori, ha imposto misure di sicurezza straordinarie per proteggere i lavoratori ed il contesto aziendale coinvolto.
La scelta dell’elicottero: perché è stata determinante?
I cupolini da sostituire si trovavano su una copertura di grandi dimensioni e di difficile accesso, che rendeva problematico e difficoltoso l’uso di una autogrù per lo spostamento del materiale sopra la copertura per diverse ragioni, tra cui:
- lo scarico in quota del materiale, dato il ridotto raggio di azione dell’autogrù, sarebbe stato lontano dal punto effettivo di installazione;
- la gestione e lo spostamento del materiale fino al punto di installazione avrebbe comportato un serio aggravio del rischio di caduta dall’alto da parte del personale impiegato nell’operazione. Ciò in quanto si sarebbe dovuto trasportare “a mano”. Dal punto di scarico dell’autogrù fino al punto di installazione, in un contesto in cui la copertura sottostante del fabbricato è composta da cupolini non pedonabili;
- una interferenza notevole con il blocco delle attività produttive e logistiche nei locali sotto la copertura di intervento e nell’area del raggio di azione della gru, durante le fasi di carico/scarico per la gestione necessaria del rischio di caduta dei carichi sospesi.
L’impiego di un elicottero ha offerto invece diversi vantaggi logistici, tra cui: la rapidità di spostamento dei materiali, la possibilità di raggiungere con assoluta precisione punti altrimenti inaccessibili per altri mezzi d’opera.
Ultimo ma non meno importante, la riduzione del tempo di lavorazione e quindi con una tempistica di gestione delle interferenze ridotta (un’ora circa di intervento con l’elicottero contro i due-tre giorni previsti se si fosse utilizzata una autogrù).
Tuttavia, questa soluzione ha richiesto un’attenta pianificazione in termini di sicurezza vista, sia la complessità operativa ed i rischi associati, ma soprattutto i rischi dovuti all’area di intervento in un contesto industriale con un alto rischio di incendio ed esplosione.
I principali fattori di rischio analizzati
- Rischio di caduta dall’alto: Vista l’altezza della copertura, si è fatto ricorso a sistemi di protezione individuale (DPI) di terza categoria come imbracature e linee vita temporanee che sono state utilizzate dagli operatori.
- Rischio derivante dall’elicottero: La movimentazione di carichi sospesi tramite elicottero comporta rischi significativi, tra cui la possibilità di sgancio accidentale dei materiali o interferenze dovute al forte spostamento d’aria causato dai rotori.
- Per prevenire incidenti, è stato creato un perimetro di sicurezza attorno all’area operativa; pianificata poi la rotta più sicura e meno invasiva per l’elicottero nel raggiungere il punto di carico e poi lo scarico sopra la copertura e l’area più sicura dove l’elicottero ha potuto atterrare. Si è tenuto conto dove la proiezione di polvere e/o materiali presenti nel sito fossero ridotte al minimo, nonché le aree in cui è stato vietato sorvolare data la presenza di impianti delicati e sensibili come quello di recupero di sostanze chimiche ad alto rischio.
Ciò considerato, l’intervento è stato programmato di sabato, in modo che fossero ridotte al minimo le possibili interferenze e l’attività produttiva e logistica di stabilimento della Committenza.
L’intervento è durato complessivamente circa un’ora ed è stato disposto e concordato il blocco e l’evacuazione del personale dai locali dello stabilimento presenti sotto la rotta pianificata per l’elicottero.
Coordinamento e comunicazione
Vista la delicatezza dell’operazione, è stato fondamentale un coordinamento efficace tra pilota, squadra a terra nel luogo di carico e squadra in quota nell’area di scarico. Sono stati utilizzati sistemi radio per garantire comunicazioni costanti e veloci, oltre a segnaletica visiva per guidare il pilota nelle manovre più delicate.
L’impiego dell’elicottero si è quindi rivelata un’operazione efficace che ha richiesto però un alto livello di attenzione alla sicurezza.
Buone pratiche di sicurezza fanno la differenza
Grazie a una pianificazione accurata e ad un costante controllo sul campo, l’intervento è stato portato a termine con successo. Dimostrando come in situazioni di alta complessità, il rispetto delle normative e delle buone pratiche di sicurezza possa fare la differenza.
Questo caso può rappresentare un esempio di come le aziende, affidandosi a mezzi e tecnologie “alternative” possano migliorare la produttività senza mai compromettere la sicurezza dei lavoratori, anche nei contesti più sfidanti.
Fonte: Staff Contec AQS
F-Gas, le novità introdotte con il Regolamento Europeo n.2024/573
Il Regolamento Europeo n.2024/573, relativo alla gestione della fornitura e del consumo dei gas fluorurati ad effetto serra, comunemente denominati “F-Gas”, è entrato in vigore in data 11/3/2024 e si pone come obiettivo l’eliminazione progressiva dell’utilizzo dei gas sopracitati incentivando l’utilizzo di gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico.
Il presente regolamento è stato introdotto successivamente all’abrogazione del precedente, relativo ai gas fluorurati, il regolamento europeo n.2014/517, riporta vincoli più stringenti e persegue l’obiettivo di riduzione delle emissioni e di neutralità climatica entro il 2050 prevista dal Green Deal Europeo.
L’attuale regolamento si applica ai gas fluorurati a effetto serra (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), gli idro(cloro)fluorocarburi (HFC) insaturi e altre sostanze fluorurate ed eteri, chetoni e altri composti fluorurati, da soli o come miscele contenenti tali sostanze, oltre che ai prodotti e alle apparecchiature, e parti di esse, contenenti gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da questa tipologia di sostanze.
Le principali modifiche introdotte riguardano:
- La prevenzione delle emissioni (Art.4);
- I gas fluorurati a effetto serra (Allegati del Regolamento);
- Il controllo delle perdite (Art.5);
- La tenuta dei registri (Art.7);
- Il recupero e la distruzione degli F-Gas dalle apparecchiature (Art.8);
- La certificazione e formazione di imprese e lavoratori (Art.10);
- I divieti di immissione sul mercato di prodotti ed apparecchiature (Art.11);
- Le etichettature e le informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (Art.12);
- Il divieto di utilizzo dei gasnelle apparecchiature esistenti (art.13);
- L’immissione sul mercato e importazione dei prodottie degli apparecchi precaricati con F-Gas (art.19 e art.22);
- Il portale europeo F-gas(art.20);
- I controlli doganali(art.23);
- La comunicazione dei dati alla Commissioneeuropea (art.26);
- Le sanzioni(art.31).
Il nuovo Regolamento 2024/573 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, serie L, del 20/2/2024 ed è entrato ufficialmente in vigore l’11/3/2024.
Fonte: Staff Contec AQS
Nuovi Webinar Sicurezza sul Lavoro: Contec AQS lancia il ciclo formativo Settembre-Novembre 2024
Settembre – Ottobre – Novembre 2024
Dato il grande interesse mostrato per lo scorso Webinar – AQS Solutions, Contec AQS ha pianificato una nuova sessione gratuita di webinar sicurezza sul lavoro per i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2024.
Con il supporto di esperti del settore, tutti i giovedì rappresentano un’opportunità per acquisire e ampliare competenze avanzate su tematiche fondamentali per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, offrendo contenuti pratici e immediatamente applicabili.
Di seguito la programmazione: Non perdere l’occasione di partecipare!
Appuntamenti in programma
OTTOBRE
3 OTTOBRE
10 OTTOBRE
Decreti Anti Incendio – nuovi requisiti gestione luci emergenza e segnali allarme
Economia Circolare: Ottimizzare in modo sostenibile il Recupero dei Materiali
24 OTTOBRE
31 OTTOBRE
Nuovo Accordo Stato-Regioni: Novità e Obblighi nella Formazione Sicurezza
Genere e Molestie – Impatto nella Valutazione dei Rischi
Appuntamenti in programma
NOVEMBRE | DICEMBRE
7 NOVEMBRE
14 NOVEMBRE
Registro Elettronico RENTRi Guida Pratica
Prevenzione Rischi Muscolo-Scheletrici – Benessere Lavorativo
28 NOVEMBRE
12 DICEMBRE
2024 DVR Natech – Rischi Tecnologici da Disastri Naturali
OT23 2025: Novità e Vantaggi per i Datori di Lavoro – Come Ottenere Agevolazioni sulla Sicurezza
Webinar conclusi
Approfondimento sull’Art. 27 del D. Lgs. 81/08 e criticità con l’Esperto Francesco Gallo
Webinar tecnico su normative e criticità del Decreto attuati.
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Datore di Lavoro e deleghe di funzioni, cosa succede in caso di infortunio?
Per un datore di lavoro può risultare complicato riuscire a svolgere, sempre in prima persona, i vari obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro. E spesso il timore è di dover rispondere di qualsiasi incidente ed infortunio anche se si è convinti di aver fatto tutto quanto possibile per evitarlo.
Al fine di rappresentare in modo completo il quadro normativo, e gli spunti che esso presenta a tutela dei datori di lavoro che non hanno lesinato sforzi e investimenti per tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, vale la pena accennare a due aspetti importanti, che qui provo a sintetizzare, riferendomi solo da questo particolare punto di vista, difensivo del datore di lavoro che operi con le migliori intenzioni a favore della sicurezza.
Innanzitutto va ricordato che la legge stessa offre uno strumento utile, in molti casi, per dar modo in una realtà complessa, di distribuire correttamente compiti e responsabilità della corretta gestione degli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08. La norma infatti, all’art. 16, ha previsto la possibilità della delega di funzioni, attraverso la quale le competenze organizzative e gestionali vengono conferite a un soggetto terzo delegato, interno o anche esterno all’organizzazione.
La suddetta delega per essere valida deve rispettare requisiti precisi. La delega di funzioni, per definizione, consiste nel trasferimento di competenze (organizzative, gestionali e di spesa) da parte del datore di lavoro a un’altra figura professionale, quale può essere un dirigente, un preposto, o un consulente che abbia determinati rapporti con l’azienda. Il datore di lavoro, attraverso la delega, ha la possibilità di affidare specifiche competenze alla figura delegata, con l’esclusione di soli due obblighi riportati nell’ art. 17 del D.Lgs. 81/2008 che non sono delegabili (valutazione dei rischi e nomina RSPP).
Riporto in sintesi i requisiti da rispettare affinché la delega sia valida ed efficace:
- la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.
Riporto in sintesi i requisiti da rispettare affinché la delega sia valida ed efficace:
- la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.
La delega di funzioni, anche se valida ed efficace (perché rispetta i requisiti sopra individuati), non comporta l’esonero di ogni responsabilità in capo al datore di lavoro. Infatti sul datore di lavoro può gravare la responsabilità per:
- culpa in eligendo, la colpa del datore di lavoro nel caso in cui non abbia adeguatamente valutato i requisiti e le capacità richieste in capo al delegato;
- culpa in vigilando, la colpa legata alla mancata o inadeguata vigilanza sull’operato del delegato.
Il sistema può articolarsi ulteriormente, se necessario, a riprova di come si possa distribuire la responsabilità in un vero e proprio funzionarigramma dove adempimenti e compiti sono diffusi e collocati in modo distribuito.
Il D.Lgs. 106/2009 ha modificato l’art. 16 inserendo il comma 3-bis, che riconosce l’atto di subdelega. In particolare, il comma prevede anche la possibilità di una sub-delega: il soggetto delegato può a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare le sue funzioni circa la sicurezza, la prevenzione e la protezione ad un altro soggetto delegato. Il medesimo comma precisa che il subdelegato non può delegare funzioni a sua volta.
Come accennato in premessa, anche la giurisprudenza sul tema si sta evolvendo. Ciò che nei primi anni veniva sempre e comunque imputato alla figura che, formalmente o di fatto, era individuato come il titolare del rapporto di lavoro, ora trova una analisi più approfondita e specifica, a seconda delle particolari circostanze in cui si determina un infortunio. Viene cioè valorizzato il sistema organizzativo e di valorizzazione delle competenze adottato dal datore di lavoro: a cui in fondo si chiede innanzitutto di non lesinare investimenti e risorse.
Un esempio concreto:
Mi riferisco ad esempio all’importante sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 13/04/2022, n. 22628. In tema di infortuni sul lavoro, la sentenza, a fronte di infortunio, ha escluso responsabilità del datore in caso di conferimento a terzi di una effettiva e specifica attività di consulenza nel settore specifico della sicurezza.
Una sentenza molto importante, un precedente su cui si può inserire tutta una serie di situazioni analoghe, in un filone rappresentato da quelle realtà in cui si da atto al datore di lavoro di aver fatto quanto dal suo punto di vista era possibile, ad esempio per aver conferimento una effettiva e specifica attività di consulenza specialistica, in un settore così particolare come quello della sicurezza.
La scelta di un soggetto con esperienza e specializzazione tecniche può diventare un elemento determinante. Il datore di lavoro sceglie di investire su supporti esterni per integrare il bagaglio di conoscenze interne, al fine precipuo di raggiungere il livello adeguato alla gestione dello specifico rischio.
Nel caso particolare, la consulenza richiesta riguardava anche la scelta dei DPI da assegnare ai lavoratori. Questa scelta ha permesso di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al dipendente, in quanto la scelta dei dispositivi di protezione personale – guanti nel caso di specie – era compresa nelle attività affidate ad una società specializzata in materia di sicurezza.
Fonte: Alberto Palombarini
Contec AQS alla “Route nazionale delle Comunità capi 2024” dell’AGESCI!
Una partnership importante per un evento indimenticabile sul territorio veronese
In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione di AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani), si sta svolgendo in tutto il territorio italiano la “Route nazionale delle Comunità capi 2024” (RN24) che culminerà nell’evento Arena24, a Verona, dal 22 al 25 agosto. Circa 18.000 capi (educatori) si incontreranno per riflettere sul tema della felicità e sul futuro e vivranno le numerose attività in programma a Villa Buri e terreni circostanti, ma coinvolgendo anche il centro città.
L’esperienza sarà per i soci AGESCI un momento di confronto sugli orientamenti attuali in campo educativo e sociale e pianificazione di futuri percorsi. L’organizzazione complessiva avrà un notevole impatto sulla mobilità urbana a Verona. Il patrocinio della Provincia di Verona e la collaborazione con l’Associazione Villa Buri Onlus sono elementi chiave per la riuscita dell’evento che si svolgerà sul suolo sia pubblico che privato e valorizzerà il territorio grazie alla collaborazione con aziende operanti nel veronese.
Per garantire la massima sostenibilità ambientale possibile, si è deciso di privilegiare la mobilità collettiva, con particolare attenzione all’uso del treno e agli spostamenti a piedi. AGESCI si impegna a creare impatto positivo con progetti di piantumazione e cura dei boschi a fronte di un’impronta di Co2 che misurerà e per la quale chiederà validazione del calcolo ad un ente certificato accreditato.
La Collaborazione con Contec AQS
Per realizzare un evento di tale portata, AGESCI ha scelto Contec AQS come partner per la consulenza tecnica e la redazione del progetto definitivo ed esecutivo di RN24. Durante l’estate del 2023, Contec AQS ha effettuato un rilievo LIDAR e aerofotogrammetrico delle aree interessate, avviando così la stesura del progetto generale, delle planimetrie delle diverse aree funzionali, delle strutture e degli impianti temporanei.
La natura paesaggistica e monumentale del sito, gli effetti ambientali, il traffico, la viabilità, ecc. sono stati tutti fattori critici valutati in fase di progetto. Una volta definito il progetto e ottenute le necessarie autorizzazioni, sarà convocata una conferenza stampa. Il Piano Safety e Security sarà poi presentato alle autorità competenti, che contribuiranno con eventuali prescrizioni aggiuntive per una gestione ottimale della sicurezza.
La Sicurezza al Primo Posto
Contec AQS supporterà AGESCI con servizi di Responsabile dei Lavori (RL), Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), oltre a Direzione Lavori (DL) durante le fasi di allestimento e disallestimento. Sarà redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che descriverà le fasi operative nelle aree di cantiere (allestimento e disallestimento), individuando tutte le fasi critiche e le relative azioni di prevenzione per garantire la sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare attenzione ai rischi derivanti da lavorazioni interferenti e delle specifiche lavorazioni.
Durante la fase dell’evento, lo staff Contec AQS gestirà tutte le attività previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), nel rispetto degli obblighi normativi a carico del Datore di Lavoro/Committente. Inoltre, Contec AQS fornirà supporto al committente nella pianificazione e implementazione del Piano di Gestione delle Emergenze.
RN24 rappresenta per i capi AGESCI un’importante occasione d’incontro e confronto nel rispetto dell’ambiente e con grande impegno per la sostenibilità.
Siamo entusiasti di far parte di questo progetto e, grazie al nostro team di esperti, garantire la sicurezza dell’intera manifestazione e il successo di un evento importante sia per AGESCI che per il territorio veronese!
Fonte: Staff Contec AQS e AGESCI
Realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica dei percorsi formativi
Con l’interpello n. 3/2024, il Ministero del lavoro ha fornito una risposta al quesito posto dall’Università degli Studi di Siena sul tema della realtà virtuale e della formazione.
In particolare, alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro è stato chiesto se è possibile utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell’efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 37 del TUSL.
La stessa ha risposto che sia la modalità di erogazione della formazione che le metodologie di insegnamento/apprendimento devono essere ricondotte alle previsioni contenute nell’Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Di seguito il link per scaricare l’Interpello del MLPS n. 3/2024:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-art-12-Dlgs-81-2008-n-3-2024.pdf
Fonte: Staff Contec AQS