Risk assessment e coperture assicurative
Il risk based thinking richiede che l’azienda individui e valuti possibili rischi connessi alle proprie attività e adottando misure preventive finalizzate a ridurre la probabilità di accadimento e le possibili conseguenze in modo preventivo. La gestione del rischio non riguarda soltanto la prevenzione tecnica degli incidenti, ma comprende anche la capacità dell’organizzazione di tutelarsi rispetto agli effetti economici e giuridici che potrebbero derivare dal verificarsi di un evento dannoso.
Questo approccio si collega al concetto di diligenza qualificata, secondo cui l’impresa deve operare con un livello di attenzione e competenza adeguato alla complessità delle attività svolte e ai rischi presenti. Ciò implica l’adozione di procedure strutturate di risk assessment, la documentazione completa e l’implementazione di strumenti di gestione del rischio, tra cui anche le coperture assicurative, che rappresentano un meccanismo di tutela economica qualora il rischio residuo si concretizzi in un evento dannoso.
Una valutazione dei rischi incompleta o non adeguatamente documentata può comportare conseguenze rilevanti per l’azienda e possono emergere responsabilità civili e penali, oltre a possibili controversie con le compagnie assicurative in merito al riconoscimento delle coperture o dei risarcimenti.
Il quadro normativo
Il quadro normativo che disciplina la tutela dell’assicurato è definito principalmente dal decreto legislativo 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, e dal decreto legislativo 206/2005, Codice del Consumo. Il Codice delle Assicurazioni Private regola il funzionamento del mercato assicurativo, l’attività delle imprese di assicurazione e la tutela degli assicurati. Tale normativa risente dell’influenza del Codice del Consumo, che introduce il principio di protezione della parte contrattuale più debole, ossia il consumatore.
In questo contesto vengono rafforzati strumenti di tutela come il reclamo, la trasparenza contrattuale e i sistemi di risoluzione delle controversie, con l’obiettivo di garantire un maggiore equilibrio tra compagnia assicurativa e assicurato e di ridurre l’asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra le parti.
Uno degli strumenti previsti per la tutela dell’assicurato è il reclamo nei confronti dell’impresa assicurativa, disciplinato dal Regolamento IVASS n. 24/2008, che definisce le modalità di presentazione e gestione delle contestazioni. L’impresa di assicurazione è tenuta a fornire una risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo; in caso di risposta ritenuta non soddisfacente o di mancata risposta nei termini previsti, l’assicurato può rivolgersi direttamente all’IVASS. Accanto alla tutela giudiziaria ordinaria, il sistema prevede anche procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), come la mediazione o la negoziazione assistita, finalizzate a favorire una soluzione della controversia senza ricorrere immediatamente al giudice.
In questo contesto si inserisce il nuovo Arbitro Assicurativo, istituito dal D.M. 215/2024 e operativo dal 15 gennaio 2026. Si tratta di un organismo indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra cliente e impresa assicurativa, supportato dall’IVASS. Il ricorso all’Arbitro Assicurativo può essere presentato solo dopo aver inoltrato un reclamo all’impresa e in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta entro i termini previsti.
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo
La procedura si svolge interamente in modalità telematica tramite un portale dedicato e consente di ottenere una decisione in tempi relativamente brevi. Sebbene la decisione dell’Arbitro non sia giuridicamente vincolante, il mancato rispetto da parte dell’impresa assicurativa può comportare conseguenze reputazionali significative.
Dunque, la gestione del rischio non riguarda soltanto l’adozione di misure tecniche di prevenzione, ma comprende anche la corretta gestione delle responsabilità e delle coperture assicurative. Un sistema di risk assessment efficace, supportato da adeguata documentazione e procedure aziendali, rappresenta uno strumento essenziale per tutelare i lavoratori e ridurre i rischi legali ed economici per l’organizzazione.
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DVR Macchine: Criteri, Responsabilità e Applicazione Operativa
Secondo i dati INAIL del 2025 e la piattaforma Informo, gli infortuni legati all’uso dei macchinari e attrezzature costituiscono una delle maggiori cause di eventi infortunistici sul lavoro, nei quali il comportamento dell’operatore rappresenta spesso un modulatore principale del rischio. È dunque necessaria una corretta valutazione dei potenziali rischi che consideri l’intero ciclo di vita della macchina, comprendendo trasporto, installazione, messa in servizio, utilizzo, manutenzione ed eventuali modifiche.
Il Contesto normativo
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo non delegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori e di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), previsto dall’articolo 28.
Nel caso delle attrezzature di lavoro, il riferimento principale è l’articolo 71, che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione macchine conformi ai requisiti di sicurezza e adeguate alle attività svolte.
L’omessa o insufficiente valutazione dei rischi può comportare diverse conseguenze:
- implicazioni penali, in particolare nell’ambito dei reati contro la vita e l’incolumità individuale;
- implicazioni interdittive, con possibili reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sequestro del macchinario o sospensione dell’attività produttiva;
- implicazioni economiche e reputazionali, come fermo produttivo, sanzioni, costi di adeguamento e danni di immagine.
Come riferimento normativo per la sicurezza dei macchinari si fa affidamento alla direttiva 2006/42/CE, sostituita dal Regolamento 2023/1230 che entrerà in vigore dal 20 Gennaio 2027. Viene richiesta dalla direttiva, la marcatura CE che però non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di valutare i rischi; infatti, anche macchine marcate CE possono presentare carenze di sicurezza che devono essere individuate e gestite dal datore di lavoro.
Gestione integrata del rischio nell’utilizzo di macchine e attrezzature
È necessario integrare la conformità normativa con una valutazione del rischio specifica per il contesto operativo. Gli aspetti principali da considerare sono:
- Analisi del contesto lavorativo: valutazione delle caratteristiche dei locali, delle attività presenti nelle vicinanze, del passaggio di mezzi o materiali e degli impianti di alimentazione.
- Formazione e addestramento degli operatori: istruzioni operative chiare per garantire l’utilizzo sicuro delle macchine ed evitare uso improprio delle attrezzature o dei DPI.
- Manutenzione e vigilanza: predisposizione di piani di manutenzione programmata secondo il manuale d’uso, garantendo interventi in condizioni di sicurezza.
- Marcatura CE e limiti della conformità: la marcatura CE attesta la conformità alla normativa, ma non esclude rischi nel contesto di utilizzo; la valutazione dei rischi deve quindi essere aggiornata nel tempo.
La gestione del rischio legato all’utilizzo di macchine e attrezzature richiede un approccio sistematico da parte delle figure che trattano la sicurezza. Tra le principali attività rientrano:
- Censimento delle attrezzature: mappatura interna con identificazione di codice, marca, modello, marcatura CE, dichiarazione di conformità e manuale d’uso.
- Procedure operative: definizione di istruzioni e schede di lavoro che indichino modalità corrette di utilizzo e principali rischi.
- Misure di miglioramento: interventi tecnici, organizzativi o formativi per ridurre il rischio residuo.
La valutazione dei rischi non deve essere considerata solo un adempimento documentale, ma un processo continuo di prevenzione, finalizzato a garantire la sicurezza dei lavoratori e l’efficienza del sistema produttivo.
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Contec AQS ai Safety Innovation Days 2026
Le nuove frontiere della prevenzione: IA, droni e neuroscienze per la sicurezza del futuro
Dal 6 all’8 maggio 2026, il MIND – Milano Innovation District sarà il palcoscenico dei Safety Innovation Days, l’evento dedicato all’evoluzione della sicurezza sul lavoro e di come le tecnologie emergenti e gli approcci scientifici avanzati stanno cambiando il panorama della prevenzione. Sarà un’occasione unica per professionisti, ricercatori e aziende di esplorare come innovazione, digitalizzazione e neuroscienze stiano ridefinendo il modo in cui pensiamo alla sicurezza.
Un evento dedicato all’innovazione nella sicurezza
L’iniziativa, promossa da SafetyIn insieme a partner strategici come Lendlease, propone tre giorni di approfondimenti tecnici su temi di grande impatto per il futuro del settore:
· Intelligenza Artificiale e nuova Direttiva Macchine
· Neuroscienze per capire meglio i comportamenti sicuri,
· Uso di droni, robotica, processi digitali e BIM per monitorare e gestire i rischi
I Safety Innovation Days si distinguono per il loro approccio pratico e sperimentale, dando l’opportunità di vedere soluzioni innovative in azione, confrontarsi con esperti del settore e capire come l’automazione e l’evoluzione dei processi stiano rivoluzionando la prevenzione.
La partecipazione di Contec AQS
Contec AQS sarà presente con uno stand all’interno del building The Hive, portando il proprio contributo in materia di sicurezza (in azienda e nei cantieri), ambiente e gestione sicurezza degli eventi.
Durante la manifestazione interverrà la collega Anna Campostrini, Safety Event Manager, con un talk dedicato alla sicurezza negli eventi.
È un’occasione imperdibile per chi vuole rimanere aggiornato sui cambiamenti, potenziare le proprie competenze e valorizzare la sicurezza attraverso tecnologie all’avanguardia e dati affidabili.
Ti aspettiamo al MIND!
Vuoi partecipare e scoprire le novità che stanno ridefinendo la prevenzione?
La registrazione è gratuita e ti permette di accedere a incontri, contenuti tecnici e momenti di networking.
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Passa a trovarci al building The Hive: saremo lieti di confrontarci con te sulle nuove frontiere della sicurezza!
L’esposizione ai prodotti fitosanitari in agricoltura: D.Lgs. 150/2012
L’esposizione ai prodotti fitosanitari in agricoltura
Nella produzione agricola vengono ampiamente utilizzati prodotti fitosanitari, sostanze chimiche impiegate per fertilizzare il suolo ed eliminare parassiti. Questi prodotti, comunemente chiamati pesticidi, possono essere nocivi per la salute umana e, a causa della frequenza e quantità di utilizzo, rappresentano un potenziale rischio sia per i lavoratori agricoli sia per la popolazione circostante attraverso la dispersione in aria, acqua o alimenti.
Per gli operatori agricoli la principale via di esposizione è cutanea, per contatto diretto con il prodotto, ma può verificarsi anche per via respiratoria, soprattutto in ambienti chiusi come serre o vivai.
I livelli di esposizione possono variare in funzione di diversi fattori:
- estensione della superficie trattata
- formulazione del prodotto
- attrezzature di distribuzione utilizzate
- condizioni climatiche
- utilizzo corretto dei DPI
Il Contesto normativo
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro richiede una corretta valutazione e gestione del rischio chimico per i lavoratori esposti, mentre in contesto agricolo più specificatamente si fa riferimento alla D.lgs. 150/2012. Il decreto, che recepisce in Italia la Direttiva europea 2009/128/CE, indica un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevedendo formazione degli operatori, controlli delle attrezzature e difesa integrata.
La norma introduce un insieme di misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo sicuro dei pesticidi durante tutte le fasi di gestione, preparazione e applicazione. I principi cardine della normativa sono:
- Formazione e abilitazione degli operatori tramite specifico patentino.
- Controllo periodico delle attrezzature di distribuzione per ridurre la dispersione dei prodotti.
- Difesa integrata delle colture, limitando l’uso dei pesticidi ai casi necessari.
- Corretta gestione dei prodotti, nel rispetto delle indicazioni di etichetta e delle schede di sicurezza.
Tra le misure di prevenzione rientrano l’utilizzo dei DPI durante preparazione e applicazione, la corretta gestione dei depositi di stoccaggio e il rispetto dei tempi di sicurezza prima del rientro nelle colture trattate.
Ruolo HSE nella riduzione dell’esposizione
La figura HSE non può limitarsi solo a seguire gli obblighi normativi ma anche ad un approccio proattivo e preventivo. Si include:
- Valutazione del rischio chimico, analizzando le fasi di preparazione, distribuzione e smaltimento dei prodotti.
- Misure tecniche e organizzative, come manutenzione delle attrezzature e corretta gestione delle operazioni di trattamento. Utilizzo dei DPI, quali guanti chimico-resistenti, tute protettive e dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Per questi ultimi è necessario effettuare il fit test, al fine di verificare la corretta aderenza del facciale al volto dell’operatore, in conformità alle indicazioni del D.Lgs. 81/2008 e alle norme tecniche UNI EN 529 e UNI 11719.
Nel complesso, il quadro normativo mira a ridurre l’esposizione ai prodotti fitosanitari attraverso un approccio integrato che combina misure tecniche, organizzative e comportamentali, promuovendo pratiche agricole più sostenibili e garantendo un maggiore livello di tutela per i lavoratori, per la popolazione e per l’ambiente.
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Spazi Confinati e/o sospetto di inquinamento
Cosa sono gli spazi confinati: secondo la UNI EN 11958:2024 e la UNI/PdR 177:2025
La UNI EN 11958:2024 definisce ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento uno spazio circoscritto, non progettato per la permanenza continuativa di lavoratori, ma accessibile per l’esecuzione di attività lavorative, caratterizzato da accessi/uscite limitati o difficoltosi, ventilazione potenzialmente sfavorevole e possibilità non escludibile di atmosfere o condizioni pericolose per salute e sicurezza. Questa definizione ricomprende:
- ambienti già disciplinati dalla normativa cogente;
- ambienti “assimilabili”, individuati tramite specifica analisi dei rischi, che presentino caratteristiche analoghe.
Per HSE manager e figure apicali, il punto centrale non è solo la classificazione dello spazio, ma la governance strutturata del rischio, che deve poggiare su tre assi fondamentali:
- Censimento e caratterizzazione tecnica degli spazi e quindi una mappatura sistematica di tutti gli ambienti potenzialmente confinati o assimilabili elaborando una “carta d’identità tecnica” esaustiva e condivisa.
- Analisi delle attività associate. Lo stesso spazio può generare livelli di rischio differenti in funzione dell’attività svolta (ispezione, pulizia, manutenzione meccanica, bonifica, saldatura, ecc.). La valutazione deve essere activity-based, non solo space-based. Su questo punto è importante iniziare a discriminare se l’attività sarà svolta direttamente dall’organizzazione oppure appaltata a ditta qualificata.
- Progettazione dell’intervento e del recupero in emergenza. In questo senso è fondamentale strutturare l’intervento secondo standard solidi.
Gestione delle emergenze negli spazi confinati: principi tecnici
La UNI EN 11958:2024 richiede che, già in fase progettuale, siano elaborate procedure di emergenza coordinate con il sistema di soccorso pubblico (SSN e VVF). I principi cardine sono:
- Autosoccorso: operatori addestrati al riconoscimento precoce delle condizioni anomale e all’evacuazione autonoma.
- Recupero senza ingresso (non-entry rescue): sviluppo di tecniche e dispositivi che evitino l’esposizione di ulteriori lavoratori.
- Ingresso della squadra di salvataggio: previsto solo in conformità a procedure formalizzate e con personale specificamente formato ed equipaggiato.
L’esperienza infortunistica dimostra che l’improvvisazione nel soccorso rappresenta una delle principali cause di eventi fatali plurimi in ambienti confinati.
Evoluzione tecnologica negli spazi confinati: approccio “No-Man Entry”
Un cambio di paradigma è introdotto dalla UNI/PdR 177:2025, che fornisce linee guida per operare in spazi confinati e in ambienti a rischio esplosione attraverso tecnologie robotiche, riducendo drasticamente l’esposizione diretta dei lavoratori. La prassi individua nove categorie di soluzioni robotiche, tra cui sistemi:
- per aspirazione e bonifica;
- certificati ATEX/IECEx;
- per scavo e movimentazione materiali;
- subacquei;
- per videoispezioni;
- per fresatura e lavorazione superfici;
- per pulizia ad alta pressione.
Queste tecnologie integrano differenti sistemi di sicurezza e di remotizzazione rendendole applicabili per un ventaglio molto ampio di ambiti e attività spaziando da esigenze produttive, ispettive, manutentive e per molteplici settori.
L’approccio “No-Man Entry” non è solo una soluzione tecnica: è una scelta strategica di prevenzione primaria, coerente con la gerarchia delle misure di protezione (eliminazione/sostituzione del rischio prima delle misure organizzative e DPI).
Alla luce dell’evoluzione normativa e delle opportunità offerte dalle tecnologie oggi disponibili, la gestione degli spazi confinati richiede un cambio di passo culturale e organizzativo. In questo contesto, diventa strategico qualificare in modo sostanziale le imprese in appalto. La verifica non può limitarsi alla raccolta documentale, ma deve approfondire le competenze effettivamente maturate in ambito di spazi confinati, l’esperienza pratica del personale, l’addestramento operativo e la disponibilità di attrezzature adeguate al contesto specifico, incluse – ove tecnicamente applicabili – soluzioni robotiche per attività in modalità “no-man entry”.
In questo scenario, la gestione degli spazi confinati non può più essere interpretata come mero adempimento normativo. Deve diventare una scelta consapevole di leadership HSE: una strategia che integra competenza tecnica, controllo della filiera, conoscenza profonda dei propri ambienti e apertura all’innovazione tecnologica, con l’obiettivo primario di prevenire in modo sostanziale eventi gravi o plurimi.
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Gestione della Sicurezza negli Eventi: cosa c’è dietro il successo di una manifestazione
Le Olimpiadi invernali appena concluse hanno dimostrato ancora una volta come l’Italia rappresenti un’eccellenza nell’organizzazione di grandi eventi internazionali. Dietro il successo di manifestazioni di questo calibro si cela un complesso sistema di pianificazione, coordinamento e valutazione dei rischi. I recenti tragici episodi evidenziano, ancora una volta, quanto la sicurezza dei luoghi debba essere la priorità assoluta nella corretta gestione di un evento.
Le 4 fasi essenziali per una corretta gestione degli eventi
Ogni evento si articola in quattro momenti fondamentali: pianificazione, allestimento, svolgimento e disallestimento. Ognuna di queste fasi richiede analisi specifiche e il rispetto della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.Lgs. 81/08, che disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Responsabilità del committente: obblighi e adempimenti sulla sicurezza negli eventi
Attraverso la fase preliminare di pianificazione dell’evento, il Committente pone le basi per una corretta gestione delle attività di allestimento, svolgimento e disallestimento.
Alcune installazioni temporanee presentano dimensioni e complessità tali da essere inquadrate come attività rientranti nel regime di “cantiere temporaneo”, secondo la definizione del D.Lgs. 81/08. In questi casi, durante le fasi di allestimento e disallestimento, il committente ha l’obbligo di nominare le figure previste dalla legge, quali il Responsabile dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.
Per le installazioni più semplici, invece, il Committente può gestire — con il supporto del consulente per la sicurezza — le attività preparatorie all’evento attraverso la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
Durante la fase di svolgimento dell’evento, il committente può nominare un RSPP esterno e applicare l’art. 16 del D.Lgs. 81/08 (“Delega di funzioni”), che consente al datore di lavoro di trasferire obblighi e poteri in materia di sicurezza a un delegato.
Idoneità tecnico professionale dei fornitori
I fornitori svolgono un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’evento; per questo è essenziale affidare le attività a imprese e lavoratori che rispondano ai requisiti minimi previsti dalla normativa per l’idoneità tecnico-professionale.
Parallelamente alla fase preliminare si svolgono infatti le verifiche delle ditte incaricate dalla committenza e dei relativi lavoratori, al fine di accertarne l’idoneità in termini di documentazione sicurezza aziendale e formazione del personale.
Piano di gestione delle emergenze: lo strumento chiave per la sicurezza dell’evento
Il Piano di Gestione delle Emergenze specifico dell’evento è uno strumento fondamentale per il corretto svolgimento dell’evento, in quanto restituisce una visione globale dell’area interessata.
All’interno del documento sono indicati il posizionamento e la tipologia dei presidi di sicurezza, i percorsi e le vie d’esodo, le procedure da attuare in caso di emergenza e il personale addetto alla gestione delle stesse, quali gli addetti al primo soccorso, antincendio e security.
Piano safety & security: requisiti, contenuti e perché è fondamentale per ogni evento
Documento complementare al Piano di Gestione delle Emergenze e fondamentale per l’ottenimento delle autorizzazioni allo svolgimento dell’evento, il Piano safety & security deve riportare una descrizione dettagliata della manifestazione e dell’area interessata.
Tra i contenuti minimi devono essere esplicitate le prescrizioni da attuare per la sicurezza dei lavoratori e per l’ordine pubblico. In funzione della tipologia di evento e della normativa vigente deve inoltre essere indicata la capienza massima consentita.
Affidati a tecnici esperti per la gestione della sicurezza
La complessità della gestione degli eventi richiede competenze specializzate e una conoscenza approfondita della normativa vigente. Contec AQS offre un servizio di consulenza completo per tutto l’iter di gestione degli eventi, dalla fase di pianificazione fino allo smontaggio, garantendo il rispetto di tutti i requisiti normativi e la massima sicurezza per gli operatori e il pubblico.
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Next Safe 2026: Costruire una cultura della sicurezza consapevole
- Spiega il perché dietro ogni regola, non solo il cosa
- Coinvolge tutti i livelli dell’organizzazione, dal management ai team operativi
- Crea un dialogo bidirezionale dove le preoccupazioni vengono ascoltate e affrontate
- Trasforma i dati in storie significative, non in freddi numeri.
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D.Lgs. 18/23: gestione idrica negli edifici complessi a uso uffici
In questo articolo si intende affrontare la gestione e la prevenzione del rischio all’interno del quadro normativo che, secondo il D. Lgs. 18/23, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano negli edifici complessi a uso uffici.
D.Lgs. 18/23: Il contesto normativo
Il contesto normativo italiano per la qualità dell’acqua è costituito dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e successive modifiche, che recepisce la Direttiva europea UE 2020/2184. La normativa ha introdotto una nuova visione sistematica nella gestione delle acque destinate al consumo umano, definendo nuove figure e responsabilità. Inoltre, definisce nuovi requisiti minimi relativi ai valori dei parametri utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Il Decreto Legislativo 102/2025 apporta modifiche al framework normativo originario e deve essere considerato nella sua applicazione.
Rete idrica interna: definizione, confini e responsabilità del gestore
Al fine di identificare chiaramente le responsabilità, è necessario fornire alcune definizioni, in particolare su cosa costituisce la rete idrica interna. La definizione di rete idrica interna è fornita all’art. 2, lettera hh), e comprende “…le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di distribuzione del gestore idro-potabile», connessa a quest’ultima direttamente o attraverso l’allacciamento idrico.”
La normativa definisce inoltre la classe funzionale associata a diversi sistemi di gestione e controllo dei rischi, ordinati per complessità decrescente dalla A alla D. È tuttavia necessario ricordare che nel rapporto ISTISAN 22/32 è menzionata anche una classe E per edifici non prioritari, dove si sottolinea: “Tuttavia, soprattutto nel caso particolare di grandi edifici o complessi di edifici, è raccomandata l’applicazione di misure come indicato per le strutture appartenenti alle classi B o C”.
D.Lgs. 18/23: gestione dell’acqua, il ruolo del GIDI (Gestore della Distribuzione Idrica Interna) e il Piano di Autocontrollo
Il GIDI, acronimo di Gestore Idrico della Distribuzione Interna, è definito all’art. 2, lettera q). Il GIDI è il soggetto responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno. Il GIDI ha l’obbligo normativo di valutare e gestire il rischio del sistema di distribuzione interna in conformità all’art. 9 del D.Lgs. 18/23. La figura del GIDI è individuata nell’Allegato VIII (articolo 9) tra i soggetti con obbligo di attuazione delle azioni, sia obbligatorie che raccomandate. Nel contesto di strutture complesse identificate nella classe E, la normativa rimanda alle classi B o C con raccomandazione di redigere un piano di autocontrollo. Il piano di autocontrollo deve essere sito-specifico e deve prevedere “controlli minimi relativi a piombo, Legionella e Legionella pneumophila, eventualmente incorporati in documenti di analisi di rischio finalizzati alla prevenzione sanitaria”.
Obblighi per gli edifici non prioritari e responsabilità del datore di lavoro
In edifici con destinazione d’uso diversa dalle quattro classi definite nell’Allegato VIII, non sussiste l’obbligo di nomina del GIDI e di attuazione di un piano di autocontrollo. È comunque obbligatorio, ai sensi del punto 1.13 dell’allegato IV al D. Lgs. 81/2008, che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori acqua potabile. Sebbene non vi sia un obbligo normativo esplicito di nominare un GIDI e di redigere un piano di autocontrollo in questi casi, l’adozione di tali misure rappresenta una forma di gestione consapevole dell’acqua e un approccio sistemico e strutturato per garantire che l’acqua fornita rispetti i limiti previsti dalla normativa.
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DPI di III Categoria: Classificazione, Obblighi e responsabilità
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di terza categoria rappresentano una componente fondamentale della strategia di sicurezza sul lavoro nelle aziende moderne. Secondo il Regolamento UE 2016/425, questi dispositivi sono destinati a proteggere da rischi di morte o lesioni gravi e irreversibili, fattore che li contraddistingue rispetto le altre tipologie di DPI, richiedendo conformità rigorosa e una gestione consapevole da parte delle organizzazioni.
Classificazione e Caratteristiche
La terza categoria comprende DPI progettati per proteggere da rischi particolarmente gravi. Rientrano in questa classificazione:
- Protezioni respiratorie avanzate (maschere antigas, respiratori)
- Protezioni da cadute in altezza (imbracature, cordini, sistemi anticaduta)
- Protezioni termiche da ambienti estremi
- Protezioni chimiche e biologiche ad alta pericolosità
- Protezioni da radiazioni ionizzanti.
Questi dispositivi devono superare un processo di certificazione CE rigoroso, inclusa la certificazione da parte di un Organismo Notificato indipendente.
Obblighi Normativi e Conformità
Le aziende devono garantire che i DPI di terza categoria:
- Possiedano la marcatura CE e la documentazione tecnica completa
- Siano sottoposti a manutenzione regolare e ispezioni periodiche
- Rispettino gli standard tecnici applicabili (EN, ISO, ASTM)
- Siano utilizzati esclusivamente per i rischi per cui sono stati certificati
- Includano istruzioni d’uso chiare in lingua italiana.
Gestione Aziendale e Responsabilità
Il datore di lavoro è responsabile della corretta selezione, fornitura, manutenzione e formazione relativa ai DPI di terza categoria. È essenziale:
- Effettuare una valutazione dei rischi documentata
- Fornire formazione e addestramento specifico ai lavoratori
- Mantenere registri di manutenzione e controlli
- Garantire l’immagazzinamento appropriato in condizioni idonee
- Sostituire i dispositivi danneggiati o scaduti tempestivamente.
In conclusione la corretta classificazione e selezione dei DPI è responsabilità cruciale per ogni organizzazione. I DPI di terza categoria, pur richiedendo investimenti maggiori e procedure amministrative più complesse, garantiscono la massima protezione contro i rischi più gravi.
Una consulenza specializzata permette alle aziende di ottimizzare la conformità normativa, riducendo al contempo i costi operativi e, soprattutto, proteggendo efficacemente la salute dei lavoratori.
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Badge di Cantiere, Nuove Regole tra Sicurezza, Controlli e Sanzioni
Rafforzare la sicurezza nei cantieri e rendere più efficaci i controlli sulle presenze e sulla regolarità dei lavoratori. È questo l’obiettivo della nuova disciplina sul badge di cantiere introdotta dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La norma si inserisce nel solco del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza), rafforzandone l’applicazione attraverso uno strumento di identificazione più evoluto e strutturato rispetto alla tradizionale tessera di riconoscimento.
Il quadro normativo
L’articolo 3 del DL 159/2025 prevede l’introduzione di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, comunemente definita “badge di cantiere”, destinata ai lavoratori operanti nei cantieri edili pubblici e privati, in regime di appalto e subappalto, nonché in ulteriori settori a elevato rischio che saranno individuati con apposito decreto ministeriale.
La misura integra gli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008, in particolare:
- l’art. 18, comma 1, lettera u), che impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento;
- l’art. 26, comma 8, che prevede nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto di dotare i lavoratori occupati di una tessera di riconoscimento;
- l’art. 20, comma 3, che impone ai lavoratori l’obbligo di esporre il tesserino.
Il badge di cantiere rappresenta dunque un’evoluzione operativa di obblighi già esistenti, finalizzata a migliorarne l’efficacia e la verificabilità.
Obbligo subordinato al decreto attuativo
Il decreto-legge chiarisce che l’obbligo non è immediatamente operativo. La piena efficacia del badge di cantiere è infatti subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le parti sociali e il Garante per la protezione dei dati personali.
Fino all’adozione del decreto attuativo, restano in vigore gli obblighi di identificazione previsti dal Testo Unico sulla sicurezza.
Controlli e finalità
Il badge consentirà:
- l’identificazione univoca dei lavoratori presenti in cantiere;
- una verifica più immediata della legittimità della presenza e dell’impresa di appartenenza;
- un supporto concreto alle attività di vigilanza degli organi ispettivi;
- un rafforzamento delle misure di prevenzione degli infortuni e di contrasto al lavoro irregolare.
Il regime sanzionatorio
Sebbene il DL 159/2025 non introduca una nuova tabella sanzionatoria autonoma, il mancato rispetto degli obblighi di identificazione continua a essere sanzionato ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
In particolare:
- per il datore di lavoro o l’impresa, l’omessa fornitura o il mancato controllo sull’uso del badge può comportare sanzioni amministrative pecuniarie, già previste dal Testo Unico, con importi che – in base alla gravità e alla reiterazione della violazione – possono risultare significativi;
- per il lavoratore, la mancata esposizione del badge configura una violazione degli obblighi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 ed è soggetta a sanzione amministrativa.
Una volta emanato il decreto attuativo, il sistema sanzionatorio potrà essere ulteriormente rafforzato, anche in collegamento con gli strumenti di vigilanza e con altri istituti introdotti dalla recente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Prospettive
Il badge di cantiere si configura come uno degli strumenti chiave della strategia di rafforzamento dei controlli nei luoghi di lavoro, in un contesto in cui la sicurezza resta una priorità nazionale.
L’attenzione ora è rivolta all’emanazione del decreto attuativo, che definirà modalità tecniche, tempistiche e ambito applicativo, rendendo pienamente operativo un sistema pensato per aumentare trasparenza, legalità e tutela dei lavoratori nei cantieri.
Fonte: Staff Contec AQS
Simone Zuanetto – Safety Technical Specialist











