Fonte: Staff Contec AQS
RSPP: interno o esterno? Vediamo cosa dicono l’81/08 e l’interpello n. 24/2014
E’ proprio vero che l’RSPP secondo l’art. 32 del D.Lgs. 81/08 comma 6 deve essere tassativamente interno all’azienda oppure ci si può avvalere di un RSPP come figura esterna anche nei casi previsti nel suddetto comma 6?
Premessa
L’articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l’organizzazione e la gestione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) nei luoghi di lavoro, delineando obblighi, modalità e requisiti per la sua costituzione, sia internamente all’azienda che mediante l’utilizzo di servizi esterni. Scopri qui i nostri servizi.
Quando è obbligatorio l’RSPP interno all’azienda?
Secondo l’art. 32 del D.Lgs. 81/08 c. 6 “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche ;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
c 7.Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
Ci si può avvalere comunque di un RSPP esterno anche nei casi previsti dal comma 6?
Secondo l’interpello n. 24/2014 la previsione dettata dal c. 4 dell’art. 31 e dal c. 6 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 è motivata dalla necessità di assicurare una presenza costate e continuativa del SPP all’interno dell’azienda. Ciò premesso la Commissione ritiene che il RSPP si considera interno quando, a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda. Pertanto sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie di rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.
Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità de compiti da svolgere , deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere.
In tale quadro, dunque, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
Bureau Veritas ufficializza oggi l’acquisizione di Contec AQS
Il Gruppo conferma con 3 nuove acquisizioni la sua leadership nel settore delle infrastrutture
Ufficializzato oggi il takeover di Contec AQS e delle due controllate Exenet e PMPI
Bureau Veritas, leader globale nel settore Testing, Inspection e Certification (TIC), compie un decisivo passo in avanti rafforzando il suo posizionamento nel mercato strategico delle costruzioni e infrastrutture. È stata infatti oggi finalizzata l’acquisizione di Contec AQS e delle sue due controllate Exenet e PMPI.
L’acquisizione riflette la strategia di Bureau Veritas LEAP | 28 volta a ribadire la leadership nel mercato Italiano delle costruzioni e infrastrutture e dei servizi correlati negli ambiti salute, sicurezza e ambiente.
L’ acquisizione rappresenta la tappa conclusiva di un progressivo avvicinamento delle società, grazie a numerose proficue collaborazioni tra i rispettivi team coinvolti in progetti di successo.
Contec AQS, Exenet e PMPI sono aziende italiane e vantano una lunga esperienza nei servizi all’avanguardia e nella consulenza tecnica nel settore Building & Infrastructure, con una ampia copertura e forte expertise nei servizi a valore aggiunto in ambito salute, sicurezza e ambiente; Contec AQS, Exenet e PMPI operano per conto di autorità pubbliche, di società concessionarie che gestiscono infrastrutture, di società a partecipazione pubblica e di aziende manifatturiere private. Impiegano circa 190 esperti altamente qualificati, con un fatturato 2024 oltre i 30 milioni di €.
Bureau Veritas svolge un ruolo determinante assolvendo al compito di rendere le costruzioni e le infrastrutture più sicure, sostenibili e resilienti nel tempo, offrendo una gamma completa di soluzioni che coprono l’intero ciclo di vita delle strutture.
Con questa acquisizione, il gruppo Bureau Veritas consolida il posizionamento tra le principali società di ingegneria in Italia, grazie anche a una crescita del 25% della Divisione Building & Infrastructure nel 2024. Allo stesso tempo scala la classifica dei principali player nella consulenza HSE.
Per Contec AQS, insieme alle sue affiliate Exenet e PMPI, è il meritato riconoscimento di una reputazione costruita dalla sua costituzione nel 2008. L’ingresso nel gruppo internazionale Bureau Veritas permette di beneficiare della copertura internazionale del gruppo e del suo esteso portfolio clienti.
“Questa acquisizione – è il commento di Ettore Pollicardo, Responsabile Centro Sud Est Europa e Diego D’Amato, Responsabile del Distretto Italia, Svizzera e Mediterraneo del Gruppo Bureau Veritas – è la risposta al bisogno espresso dal mercato di un forte operatore internazionale nel mondo delle costruzioni e infrastrutture in Europa. Riconoscendo la solidità del gruppo in Italia, abbiamo deciso di investire in una realtà italiana ben radicata e promettente, accelerando il processo di crescita già in atto. Questa acquisizione conferma la volontà del gruppo di investire sull’economia italiana e sulle sue eccellenze nell’ingegneria delle costruzioni e infrastrutture”.
Nuovi Webinar Sicurezza sul Lavoro 2025
Contec AQS lancia il ciclo formativo Aprile - Giugno 2025
Dato il grande interesse mostrato per lo scorso Webinar – AQS Solutions, Contec AQS ha pianificato una nuova sessione gratuita di webinar sicurezza sul lavoro. Dedicati ai professionisti che desiderano aggiornarsi e approfondire tematiche legate alla sicurezza sul luogo di lavor per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2025.
Con il supporto di esperti del settore, tutti i giovedì rappresentano un’opportunità per acquisire e ampliare competenze avanzate su tematiche fondamentali per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, offrendo contenuti pratici e immediatamente applicabili.
Appuntamenti in programma
APRILE


3 APRILE
10 APRILE
Gestione sicura delle scaffalature: applicazione pratica della norma UNI EN 15635
Climate Risk: la valutazione dei rischi legati al concetto di Climate Change


17 APRILE
24 APRILE
Rischio chimico: le 5 novità normative su sostanze, prodotti e sicurezza
Biodiversity e TNFD: la tutela dell’ecosistema e della biodiversità
Appuntamenti in programma
MAGGIO


8 MAGGIO
15 MAGGIO
Safety Appeal: tecniche di comunicazione interattiva per la sicurezza sul lavoro
NIS 2 dalla teoria alla pratica: come soddisfare gli obblighi 2025


22 MAGGIO
29 MAGGIO
Safety & Crisis Management: ruolo di un HSE manager in funzione della Business Continuity
Nutrizione e performance lavorativa: come l’alimentazione influisce sulla produttività
Appuntamenti in programma
GIUGNO

L’importanza delle competenze non tecniche per la sicurezza del lavoro. Il ruolo dell’organizzazione aziendale. La torre degli spaghetti.
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Aggiornamento della pagina delle FAQ sulla patente a crediti
Il 17 gennaio scorso l’INL ha pubblicato sul proprio sito un aggiornamento delle FAQ di chiarimento sulla patente a crediti.
Si riportano le più significative come quella relativa all’impresa affidataria cd. pura, ossia, non esecutrice di opere in cantiere, tipo il General Contractor, che non deve essere in possesso né verificare alcuna patente a crediti.
Quanto indicato dall’INL costituisce conferma di quanto il sottoscritto aveva riferito in occasione del seminario Contec Aqs del 26 settembre 2024. Si ripercorre la domanda contenuta nella FAQ e la relativa risposta ufficiale dell’INL:
Qualora un’impresa affidataria – pur avendo i requisiti di impresa edile – agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalità dell’esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente “non tecnico” per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, è assoggettata all’obbligo di richiedere la patente a crediti?
Risposta: Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.
Altresì trova conferma anche l’indicazione fornita sempre durante il seminario del 26 settembre 2024 citato secondo cui la verifica della patente a crediti spetta sempre e solo al committente e/o Responsabile dei lavori, e non ricade mai sull’impresa affidataria anche se è stata quest’ultima a chiamare in cantiere le imprese e/o i lavoratori autonomi sub-appaltatori.
Come si esplica la responsabilità dell’impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori?
Risposta: L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
Si precisa che nel caso in cui ci si dovesse imbattere nell’ingresso in cantiere di imprese extra UE (ad es. ditte o lav. Autonomi brasiliani con sede legale a Rio de Janeiro, Manaus ecc…) esse devono profilarsi sul Portale INL e procedere alla compilazione dei campi al fine di generare l’istanza di patente al pari delle imprese/lavoratori autonomi italiani.
Se, invece, si tratta di un’impresa comunitaria (ad es. polacca avente sede legale in Cracovia) a quest’ultima si deve chiedere il possesso non già della patente (o meglio dell’istanza della patente) bensì l’esibizione del modello A1 che costituisce documento equivalente in base alla Circ. INL n. 4/2024. Si ricorda che il modello A1 va richiesto dall’impresa comunitaria non all’INPS italiano ma all’omologo Ente previdenziale della nazione di stabilimento dell’impresa e/o lavoratore autonomo.
L’ultima FAQ che si illustra è quella relativa all’impresa familiare. Risulta importante questa faq in quanto si conferma una volta per tutte che i collaboratori famigliari sono equiparati ai lavoratori autonomi per cui quest’impresa non deve possedere il DVR, né è soggetta alla designazione del RSPP e/o ad effettuare la formazione ex art. 37 del D. lgs. 81/08 coì come quella relativa all’antincendio o primo soccorso dato che l’art. 21, co. 2 del D. Lgs. 81/08 non ne prevede per i soggetti rientranti nell’art. 21 d. lgs. 81/08 l’obbligatorietà bensì la facoltà.
Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari è corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b) (obblighi formativi), d) (DVR), f) (designazione RSPP)?
Risposta: Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Scaricare qui 👉🏼la Circ. INL n. 4/2024, il modello A1 e le FAQ integrali citate, aggiornate al 17/01/25.
Fonte: Staff Contec AQS
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CONTEC AQS APRE UNA NUOVA SEDE A BOLOGNA!
Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura di una nuova sede Contec AQS a Bologna, situata a Casalecchio di Reno, in via Parini 1, presso gli uffici condivisi con EXENET. Questo traguardo rappresenta un’importante evoluzione per la nostra azienda, consolidando la nostra presenza sul territorio e rafforzando la capacità di supportare aziende e professionisti dell’Emilia-Romagna.
La nuova sede non è solo un punto di riferimento strategico per i tecnici che operano quotidianamente nei cantieri e nelle aziende della zona, ma anche un’opportunità per sviluppare nuove collaborazioni e ampliare la gamma di servizi che offriamo. Grazie a questo nuovo spazio, potremo migliorare l’efficienza operativa, essere ancora più vicini ai nostri clienti e creare opportunità di crescita condivisa.
La nostra presenza capillare sul territorio ci consentirà di rispondere con maggiore rapidità ed efficacia alle esigenze dei nostri partner, mantenendo gli elevati standard qualitativi che da sempre caratterizzano Contec AQS.
Stiamo già lavorando per organizzare una serie di eventi dedicati alla comunità locale, con l’obiettivo di far conoscere meglio il nostro team, presentare i progetti in corso e costruire insieme nuove prospettive di sviluppo.
Rimaniamo fedeli alla nostra missione: supportare il territorio con soluzioni innovative, competenze solide e un approccio sempre orientato alla qualità.
Vi aspettiamo nella nostra nuova sede per scrivere insieme un nuovo capitolo di successi!
La Sicurezza in Cantiere: Normative, Figure Professionali e Requisiti
La Sicurezza in Cantiere: Normative, Figure Professionali e Requisiti
La sicurezza nei cantieri edili è un aspetto imprescindibile per tutelare la salute e l’incolumità di tutti gli operatori coinvolti. In questo articolo approfondiremo:
- Le principali figure professionali nei cantieri e i loro ruoli;
- Il coordinatore della sicurezza (CSP e CSE) e le sue responsabilità;
- I requisiti richiesti per diventare Coordinatore della Sicurezza;
- Perché la sicurezza nei cantieri è fondamentale per prevenire rischi e incidenti.
Le Figure Professionali nei Cantieri
La normativa italiana, attraverso il D.lgs. 81/08 (il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), regolamenta la sicurezza nei cantieri e identifica le principali figure professionali che hanno obblighi e responsabilità ben definiti. Le figure più rilevanti sono:
- Committente
- Progettista
- Responsabile dei lavori
- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP)
- Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (CSE)
- Direttore dei lavori
- Datori di lavoro, dirigenti e preposti
Il Ruolo del Coordinatore della Sicurezza (CSP e CSE)
La gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è affidata al Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE). Queste figure, nominate dal Responsabile dei lavori, hanno il compito di garantire il coordinamento tra tutte le imprese per ridurre i rischi.
Differenze tra CSP e CSE
Le responsabilità del Coordinatore della Sicurezza sono distinte a seconda della fase lavorativa, come indicato negli articoli 91 e 92 del D.lgs. 81/08:
- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP):
- Identificato prima dell’inizio dei lavori, ha il compito di individuare le misure necessarie per garantire la sicurezza in cantiere.
- Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), documento essenziale per regolamentare la sicurezza nei cantieri.
- Elabora il Fascicolo tecnico, che include le caratteristiche del progetto e le misure di prevenzione dei rischi.
- Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (CSE):
- Verifica che il PSC venga applicato correttamente durante l’esecuzione dei lavori.
- Coordina e controlla tutte le procedure di sicurezza, assicurandosi che vengano rispettate da ogni impresa coinvolta nel cantiere
Requisiti per Diventare Coordinatore della Sicurezza
Per ricoprire il ruolo di Coordinatore della Sicurezza (CSP o CSE), è necessario soddisfare specifici requisiti, definiti dal D.lgs. 81/08:
- Titolo di studio:
- Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o forestali con almeno 1 anno di esperienza nel settore delle costruzioni.
- Diploma universitario in ingegneria o architettura con almeno 2 anni di esperienza.
- Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico con almeno 3 anni di esperienza.
- Formazione specifica:
- È obbligatorio frequentare un corso di formazione della durata di 120 ore, come il nostro Corso Coordinatore Sicurezza 120 ore, che abilita a svolgere il ruolo.
👉 Scopri i nostri corsi di formazione accreditati e ottieni l’abilitazione per diventare Coordinatore della Sicurezza.
- Aggiornamento professionale:
- Per mantenere l’abilitazione, è necessario seguire regolarmente corsi di aggiornamento professionale, fondamentali per restare sempre in linea con le normative e le migliori pratiche del settore.
Perché la Sicurezza nei Cantieri è Fondamentale
Garantire la sicurezza nei cantieri edili non significa solo rispettare le normative, ma soprattutto proteggere la vita e la salute dei lavoratori. Un ambiente sicuro è anche sinonimo di efficienza e organizzazione, riducendo rischi, ritardi e costi aggiuntivi.
Affidarsi a professionisti esperti, come il CSP e il CSE, è il primo passo per prevenire incidenti e rispettare gli obblighi di legge.
Fonte: Staff Contec AQS
👉 Contattaci per scoprire come possiamo aiutarti a implementare le migliori pratiche di sicurezza nel tuo cantiere o per iscriverti ai nostri corsi di formazione dedicati.
Patente a crediti: nuova Circolare dall’INL sul sistema sanzionatorio
L’INL ha pubblicato una nuova Circolare dedicata alla patente a crediti. L’argomento è il sistema sanzionatorio. All’interno della Circolare è presente un’informazione estremamente utile per i committenti.
La Circolare ripercorre le potenziali sanzioni a carico di imprese e committenti connesse alla patente a crediti.
Sebbene si tratti di una semplice riproposizione di quanto già previsto dall’art. 27 del D. Lgs. 81/08, si rileva l’importanza dell’interpretazione fornita da INL su quando la sanzione, rispetto alle vicende che interessano la patente a punti dell’impresa o del singolo lavoratore autonomo, spetta al committente e quando invece solo all’impresa/lav. Aut.
Si distinguono nella Circolare n. 9326 del 09/12/24 tre casi.
Due sono ovvii nel senso che laddove si verifichino, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (quindi, sarà pari a 711,92 euro se pagata dal trasgressore entro i primi 30 giorni) è senz’altro a carico del committente e/o, se nominato, del Responsabile dei lavori.
Invece il terzo caso è il più rilevante per chi sovente riceve dal cliente l’incarico di Responsabile dei lavori. Lo si riporta:
”sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: la sanzione di cui sopra non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15. Nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000). Peraltro, in tali fattispecie appare fondamentale l’individuazione del momento dell’affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento.”
L’INL sta affermando, in sintesi, che se la patente a crediti dell’impresa e/o lavoratore autonomo, viene revocata o sospesa o subisce decurtazioni dall’Ispettorato del lavoro competente fino ad avere meno di 15 punti, e tali situazioni avvengono solo dopo l’affidamento dei lavori (ossia tali eventi subentrano in un momento successivo quando l’impresa ha già iniziato a lavorare in cantiere), la sanzione non spetterà al committente o al Responsabile dei lavori, se nominato, ma all’impresa/lavoratore autonomo.
Diventa fondamentale inserire nel contratto d’appalto non solo la data di conclusione dello stesso, ma, anche, una clausola dal tenore similare al seguente:
“Si è ricevuta altresì dall’impresa e/o lavoratore autonomo prescelto l’istanza relativa alla propria patente a crediti inserita nel Portale INL che risulta identificata col n._____________________________. Al momento della consegna della stessa il legale rappresentante dell’impresa e/o lavoratore autonomo non ha riferito di aver subito revoche o sospensioni o decurtazioni della propria patente che impediscano l’affidamento e la conseguente esecuzione dei lavori in cantiere”.
Per l’integrale lettura della Circolare citata si rimanda al seguente link
Fonte: Staff Contec AQS
Vuoi avere maggiori informazioni in merito alla nuova norma? Contattaci
La valutazione dei rischi degli ambienti confinati con la nuova UNI 11958
Dal 14 novembre 2024 è in vigore una nuova norma tecnica nazionale sul tema dei luoghi confinati o sospetti di inquinamento, denominata UNI 11958:2024. Il documento propone nuove procedure utili alla loro classificazione, all’identificazione dei pericoli presenti e alla valutazione dei rischi connessi. Inoltre, sono date indicazioni per l’elaborazione delle procedure operative e di emergenza, per la scelta delle attrezzature di lavoro e dei DPI, e per l’assegnazione di compiti ai preposti e ai lavoratori impegnati.
La UNI 11958 si introduce nel più ampio panorama della gestione dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento regolamentata dal DPR 177/2011, il quale prevede che tali attività possano essere svolte unicamente da imprese qualificate e adottando specifiche misure di sicurezza.
Il documento definisce con precisione i criteri fondamentali per la classificazione degli ambienti, l’identificazione dei potenziali pericoli e la valutazione dei rischi associati. Particolare attenzione è dedicata alla definizione delle procedure operative e di emergenza, nonché alla corretta selezione delle attrezzature di lavoro e della strumentazione necessaria..
Nello specifico, la nuova norma tecnica si articola in:
- Definizione dei criteri per il censimento e la classificazione;
- Definizione dei criteri per Risk Assessment, comprensivo di un elenco di possibili fattori di rischio;
- Definizione dei criteri per la redazione delle procedure preliminari, di allestimento, di lavoro, di conclusione e di emergenza;
- Definizione dei criteri per la scelta delle attrezzature di lavoro;
- Definizione dei criteri per la scelta dei dispositivi di protezione;
- Definizione dei ruoli di lavoratore entrante, lavoratore attendente, squadra di salvataggio e preposto.
Fino all’entrata in vigore di questa norma, nessuna normativa italiana o internazionale aveva fornito la definizione di spazio confinato. Ne viene quindi fornita una, precisando anche che “ambiente confinato” e “spazio confinato” sono termini equivalenti.
La norma è quindi applicabile anche agli ambienti che, pur non rientrando formalmente nel campo di applicazione del D.P.R. 177/2011, presentano caratteristiche strutturali e rischi analoghi ossia i cosiddetti “ambienti assimilabili”.
Vuoi avere maggiori informazioni in merito alla nuova norma? Contattaci!
FAQ sul Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione
In merito alla bozza del Nuovo Accordo Stato Regioni, Contec Aqs ha raccolto le FAQ più ricorrenti
che sono state formulate finora con la relativa risposta al fine di rendere più facile e immediato il processo di assimilazione dei suoi contenuti.
Di seguito alcune delle FAQ più rilevanti:
- Per poter erogare la formazione a lavoratori, preposti e dirigenti, con il nuovo Accordo
occorrerà essere soggetto formatore accreditato? Il nuovo Accordo sulla sicurezza
prevede che i corsi normati dallo stesso vengano erogati da soggetti formatori
che rientrano nelle categorie dei soggetti “istituzionali” o “accreditati” o “altri soggetti”.
Per ogni categoria sono indicate precisamente le caratteristiche. Escludendo
gli enti “istituzionali” e gli “altri soggetti”, un privato che intende erogare formazione
deve essere un ente di formazione accreditato a livello regionale.
Quindi, con il nuovo Accordo, a differenza dell’Accordo del 21/12/11, la formazione per
i lavoratori, preposti e dirigenti non potrà essere organizzata da “chiunque”, ma solo
da soggetti rientrati nelle categorie sopra indicate. Rimane la possibilità per il datore
di lavoro di organizzare la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti:
in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore responsabile del
corso a cui spettano gli adempimenti previsti dallo stesso Accordo. - Se il corso per lavoratori, preposti e dirigenti è organizzato direttamente dal Datore
di lavoro, la docenza deve essere fatta da lui stesso o può affidarsi ad un professionista
esterno in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 06/03/2013? Se il datore di
lavoro è in possesso dei requisiti del formatore sulla sicurezza previsti dal D.I. 6/3/13
può svolgere direttamente la docenza. In caso contrario dovrà far erogare la formazione
da docenti qualificati ai sensi del suddetto decreto. - Entro quando va erogata la formazione ai lavoratori con il nuovo Accordo? Il precedente
Accordo del 21/12/11 indicava 60 giorni dalla data di assunzione. Nella bozza
definitiva del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza non si fa alcun riferimento
al termine di 60 giorni entro il quale deve essere completata la formazione
ai lavoratori. Probabilmente il legislatore, si è accorto della confusione derivante
da un’errata lettura di tale indicazione legislativa e ha deciso di non riproporla nel
nuovo Accordo.
Di conseguenza, secondo la bozza del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza,
la formazione dei lavoratori dovrà essere svolta secondo le indicazioni dello
stesso Accordo prima di adibire il lavoratore alle attività previste dalla sua mansione.
- Il datore di lavoro, in qualità di persona esperta che utilizza specifiche attrezzature
(es. carrello elevatore), può erogare la formazione per l’abilitazione al loro uso,
sempre in riferimento ai propri lavoratori interni? Il datore di lavoro non può organizzare
la formazione all’uso delle attrezzature elencate nell’Accordo, nemmeno nei
confronti dei propri lavoratori (tale possibilità è concessa solo per la formazione
sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti).
Per scaricare l’intera raccolta delle FAQ consultare il seguente link
Regolamento (UE) 2024/1689: inizia una nuova era per l’Intelligenza Artificiale in Europa
Il 12 luglio 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1689 meglio noto come “AI Act”.
Il Regolamento si prefigge l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e l’adozione di un’AI sicura e affidabile, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini europei. Il Regolamento introduce una serie di obblighi per i soggetti che sviluppano, commercializzano o utilizzano sistemi di AI.
Tra questi, si possono sintetizzare:
- Obbligo di valutazione dei rischi: tutti i sistemi di AI devono essere sottoposti a una valutazione del rischio proporzionata al loro potenziale impatto Categorie di sistemi di AI: il Regolamento definisce quattro categorie di sistemi di AI, a seconda del loro livello di rischio:
a. sistemi di AI a rischio inaccettabile: sono vietati
b. sistemi di AI ad alto rischio: devono soddisfare requisiti stringenti, tra cui la conformità a specifiche norme armonizzate e la sottoposizione a obblighi di vigilanza da parte delle autorità competenti
c. sistemi di AI a rischio limitato: devono rispettare obblighi di trasparenza, come la fornitura di informazioni chiare e facilmente accessibili agli utenti sui loro sistemi di AI
d. sistemi di AI a rischio minimo: non sono soggetti a obblighi specifici. - Obbligo di marcatura CE: i sistemi di AI ad alto rischio devono apporre la marcatura CE prima di essere immessi sul mercato Ai sensi dell’articolo 113 del Regolamento, l’AI Act entrerà quasi integralmente in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E. applicandosi a decorrere dal 2 agosto 2026.
Il Regolamento (UE) 2024/1689 si applica ai seguenti soggetti:
- Fornitori e utilizzatori (deployer) di IA nell’Unione Europea
- Fornitori e utilizzatori extra UE in cui l’output prodotto dai sistemi di IA è destinato a essere utilizzato nell’Unione Europea
- Importatori e distributori di sistemi IA Il regolamento si applica ai sistemi di IA utilizzati nel territorio dell’Unione Europea. Tuttavia, non si applica ai sistemi IA destinati a scopi militari, di ricerca e sviluppo scientifici o usi non professionali e in parte per sistemi a licenza aperta e open source.
Si fornisce il link per scaricare il Regolamento IA 2024/1689
Fonte: Staff Contec AQS