Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezzza: gestione del rischio alcol e sostanze stupefacenti
Con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, il legislatore introduce un cambiamento sostanziale nella gestione del rischio derivante dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro, aggiornando il D.Lgs. 81/2008 e delineando un percorso che punta all’uniformità, alla prevenzione e alla responsabilizzazione condivisa tra datore di lavoro, medico competente e servizio di prevenzione e protezione.
Un nuovo quadro di riferimento
La principale novità è contenuta nell’articolo 17 del decreto, che modifica l’art. 41 del D.Lgs. 81/08 introducendo la “visita medica in caso di ragionevole sospetto”. Il medico competente potrà effettuare una visita prima o durante il turno di lavoro qualora vi sia motivo fondato di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Si tratta di un passo importante: per la prima volta viene riconosciuta la possibilità di un controllo dinamico e mirato, collegato alla reale condizione del lavoratore nel momento dell’attività, e non solo ai protocolli periodici.
Parallelamente, entro il 31 dicembre 2026 dovrà essere concluso un nuovo Accordo Stato-Regioni che ridefinirà le modalità e le condizioni degli accertamenti per alcol e tossicodipendenza. Questo rappresenta un passaggio cruciale: le prassi oggi in vigore, spesso eterogenee tra le diverse regioni, verranno sostituite da criteri uniformi a livello nazionale, garantendo maggiore coerenza e certezza applicativa per imprese e lavoratori.
Un approccio più integrato e preventivo
La riforma promuove un cambio di paradigma. Il controllo non è più solo uno strumento sanzionatorio, ma parte integrante della strategia preventiva aziendale. Per questo sarà fondamentale che il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e la Medicina del Lavoro elaborino congiuntamente un piano di attuazione operativo, che comprenda:
– la mappatura delle attività a rischio elevato, ai sensi della Legge 125/2001 e del D.P.R. 309/1990;
– la definizione di procedure aziendali per la gestione dei sospetti e per l’attivazione della visita “on turn”;
– la formazione mirata di dirigenti, preposti e lavoratori sui comportamenti sicuri e sulla cultura della prevenzione;
– l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dei protocolli sanitari.
Questa pianificazione integrata permetterà di affrontare in modo sistemico il rischio, superando l’impostazione frammentata e garantendo interventi tempestivi, proporzionati e rispettosi della privacy.
Le scadenze e le azioni da pianificare:
– Entro 31 dicembre 2026: approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni su alcol e droghe.
– Da subito (novembre 2025): aggiornamento del DVR, dei protocolli sanitari e delle procedure interne per la visita in caso di sospetto.
– Nel corso del 2026: coordinamento tra medico competente e RSPP per la definizione dei criteri di sorveglianza e per la formazione del personale.
L’uniformazione delle regole su tutto il territorio nazionale rappresenta un vantaggio operativo e culturale. Le aziende potranno contare su standard condivisi e su un sistema di sorveglianza sanitaria coerente, riducendo gli oneri interpretativi e le differenze applicative tra regioni. Ma soprattutto, questa evoluzione rafforza la dimensione preventiva della sicurezza, ponendo al centro la tutela della salute del lavoratore e la capacità dell’organizzazione di intercettare precocemente situazioni di rischio.
Un approccio più integrato, scientifico e uniforme che richiede alle aziende di prepararsi ora — con piani di attuazione concreti e un dialogo costante tra RSPP e Medicina del Lavoro — per farsi trovare pronti all’entrata in vigore del nuovo sistema entro il 2026.
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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: attestati di formazione
Nuovo ASR 2025: attestati di formazione
Bisogna rilasciare un attestato unico che comprenda formazione generale e specifica, oppure due distinti? E, ancora, chi è legittimato a ritirare l’attestato — il lavoratore, il delegato o l’azienda?
Due moduli, due attestati
Il nuovo ASR chiarisce fin da subito che la formazione dei lavoratori è strutturata in due moduli distinti:
· il modulo di formazione generale, della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente e vale per tutta la vita professionale del lavoratore;
· il modulo di formazione specifica, la cui durata (4, 8 o 12 ore) varia in base ai rischi legati alle mansioni e al comparto di appartenenza.
Questa distinzione non è solo formale: è ribadita anche nella tabella dei crediti contenuta nell’Allegato III del nuovo Accordo, dove la formazione generale e quella specifica compaiono come voci separate.
Inoltre, il paragrafo 6.3 della Parte IV stabilisce che ogni corso o modulo deve prevedere la propria verifica finale (test o colloquio). Di conseguenza, anche il rilascio dell’attestato deve seguire la stessa logica: al termine della prova di ogni modulo, il soggetto formatore deve rilasciare un attestato specifico.
È quindi corretto rilasciare due attestati separati — uno per la formazione generale e uno per quella specifica. In questo modo, il lavoratore conserva un documento valido per tutta la vita (il modulo generale) e potrà integrare la parte specifica in base al settore o al nuovo impiego in cui si troverà a operare.
Quando e come si ritira l’attestato
Il rilascio dell’attestato può avvenire solo dopo la verifica finale e la redazione del verbale, motivo per cui non è sempre possibile consegnarlo subito al termine del corso. L’ente formatore può scegliere se consegnarlo di persona, su presentazione di un documento d’identità, oppure inviare una copia digitale via e-mail.
Il ritiro può essere effettuato anche da un delegato, purché venga presentata la delega firmata e allegata la copia del documento d’identità del lavoratore delegante, insieme a quello del delegato.
Sul piano normativo, va ricordato che il D.Lgs. 81/08 (artt. 18 e 25) non impone un obbligo formale di consegnare gli attestati al lavoratore — come invece accade, ad esempio, per la cartella sanitaria e di rischio. Tuttavia, già l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 aveva chiarito che è “opportuno” consegnare una copia dell’attestato al lavoratore, proprio per garantirgli la possibilità di far valere i crediti formativi in futuro. Il nuovo ASR conferma e rafforza questa impostazione.
A chi spetta l’attestato?
Il nuovo Accordo risolve definitivamente anche questo punto: l’attestato deve essere rilasciato ai partecipanti che hanno frequentato il corso e superato la verifica finale. Quindi, il destinatario dell’attestato è il lavoratore.
L’azienda non può richiedere autonomamente di ritirare gli attestati, nemmeno se ha organizzato la formazione per conto dei propri dipendenti. Può farlo solo se munita di delega scritta da parte dei lavoratori interessati — anche in forma cumulativa — e nel rispetto delle regole generali sul rilascio dei documenti.
In mancanza di delega, la consegna diretta all’azienda non sarebbe legittima. A confermarlo interviene anche il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR): gli attestati contengono informazioni personali e, quindi, il lavoratore ha diritto di accedervi e ottenerne copia in base all’art. 15 del Regolamento (UE) 679/2016. Il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, è tenuto a fornire al lavoratore copia dei suoi dati, inclusi gli attestati di formazione.
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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: crediti formativi validi solo nella stessa azienda?
Nuovo ASR 2025: crediti formativi validi solo nella stessa azienda?
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio), molti si chiedono come interpretare la previsione dell’Allegato III – Crediti, secondo cui alcuni crediti formativi sono riconosciuti solo se il ruolo è svolto nella medesima azienda.
Il quesito
Il dubbio nasce da casi pratici come quello di un Datore di Lavoro che, dopo aver completato la formazione prevista dall’ASR, cambia azienda e diventa preposto, o di un Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) che, da libero professionista, entra come dipendente in un’impresa. In tali situazioni, il credito formativo maturato in precedenza non verrebbe riconosciuto. Ci si chiede quindi se ciò sia corretto e se, di conseguenza, il nome dell’azienda debba comparire anche sull’attestato.
Il credito vale solo nella stessa azienda
Purtroppo, la norma è chiara e restrittiva: il credito formativo vale solo all’interno dell’azienda in cui il ruolo è effettivamente svolto. L’Allegato III dell’ASR 2025, alla tabella di pagina 132, stabilisce che il riconoscimento totale del credito (ossia l’esonero dai corsi per preposti o dal modulo specifico dei lavoratori) spetta esclusivamente a chi, nella propria azienda, ricopre ruoli come Datore di Lavoro, Datore di Lavoro-RSPP, Dirigente, RSPP, ASPP o CSP/CSE.
Se la persona cambia azienda, il credito decade e il nuovo datore di lavoro deve ripetere la formazione per il ruolo assegnato (es. preposto). La logica è quella della concretezza del ruolo: la formazione resta valida solo finché il soggetto continua a esercitare quella funzione nella stessa realtà aziendale.
Le sanzioni
Il datore di lavoro che designa un preposto o lavoratore senza la dovuta formazione, confidando in crediti maturati altrove, rischia le sanzioni previste dagli art. 37 e 55 del D.Lgs. 81/08: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Caso di “assunzione di ritorno”
Se un lavoratore ritorna nella sua azienda originaria, i crediti formativi restano validi solo se gli attestati non sono scaduti; in caso contrario, sarà necessario l’aggiornamento previsto. Anche gli organi di vigilanza devono tener conto di questo principio prima di contestare violazioni.
Il nome dell’azienda non va riportato sull’attestato
Il secondo dubbio, relativo al contenuto dell’attestato, trova risposta nel par. 6 della Parte I dell’ASR 2025, che elenca in modo tassativo gli elementi obbligatori: soggetto formatore, dati anagrafici, tipologia e durata del corso, modalità di erogazione, firma del legale rappresentante, data e luogo. Non è previsto l’inserimento del nome dell’azienda e nessun organo di vigilanza può imporre elementi aggiuntivi.
In sintesi
Il nuovo ASR 2025 lega in modo diretto la validità del credito formativo all’effettivo svolgimento del ruolo nella stessa azienda. Chi cambia datore di lavoro deve ripetere la formazione per preposto o per lavoratore, anche se in passato ha frequentato corsi completi da RSPP, dirigente o coordinatore. Sugli attestati, invece, non va indicato il nome dell’azienda: valgono solo gli elementi minimi previsti dall’accordo.
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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: come gestire le ore di aggiornamento
Le quattro ore di aggiornamento devono svolgersi esclusivamente come prova pratica, organizzata con gli stessi requisiti dei corsi base (rapporto 1 a 6, aree attrezzate, attrezzature e accessori conformi), oppure è prevista anche una parte teorica obbligatoria?
La parte pratica è vincolante
L’interpretazione che richiede l’organizzazione dei corsi di aggiornamento con prova pratica e con gli stessi requisiti dei corsi di base è corretta. Il nuovo ASR, infatti, specifica più volte che l’aggiornamento per gli addetti alle attrezzature di lavoro – così come per i corsi destinati a chi opera in ambienti confinati o sospetti di inquinamento – deve basarsi su prove pratiche.
Lo chiarisce la parte IV, paragrafo 6.3, dove la modalità di verifica viene definita come “prova pratica e colloquio”, ma anche la parte III, punto 6, dove si precisa che le quattro ore di aggiornamento sono relative alla parte pratica. Ancora più esplicito è l’ultimo capoverso del paragrafo 6.3 della parte IV, che spiega che la parte pratica consiste nella verifica della capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambienti confinati e sospetti di inquinamento.
A questo si aggiunge la regola generale contenuta nella parte I, paragrafo 3, secondo cui per ciascun corso – compresi quelli di aggiornamento – il soggetto formatore deve rispettare il rapporto docente/discenti non superiore a 1 a 6. Di conseguenza, anche gli aggiornamenti sulle attrezzature e sugli ambienti confinati dovranno essere organizzati in piccoli gruppi, con aree idonee, attrezzature conformi e tutti i DPI necessari per la sicurezza durante le prove.
Il nuovo ASR conferma inoltre che l’aggiornamento tramite convegni o seminari non è ammesso per questi corsi specifici, proprio perché per loro è previsto un aggiornamento obbligatorio con esercitazioni pratiche. Nemmeno l’uso della realtà virtuale o aumentata può sostituire la parte pratica: lo ribadisce la parte IV, paragrafo 2.4, dove si stabilisce che tali strumenti possono integrare, ma non sostituire, le prove in laboratorio.
Anche i requisiti dell’area di svolgimento sono stringenti: il paragrafo 8.1 della parte II precisa che deve trattarsi di spazi delimitati e privi di interferenze, con caratteristiche morfologiche idonee (consistenza del terreno, pendenze, ostacoli, ecc.) e con attrezzature e accessori conformi alla tipologia per cui si rilascia l’abilitazione. Devono inoltre essere disponibili carichi e ostacoli per consentire le manovre pratiche previste e DPI adeguati nelle taglie necessarie per tutti i partecipanti.
La parte teorica è solo facoltativa
Il dubbio sulla presenza di una parte teorica nasce dal passaggio del nuovo ASR che recita: “durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative ed evoluzioni tecniche”. Qui la parola chiave è “opportuno”.
Non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà lasciata al docente, che può decidere di integrare la parte pratica con spiegazioni teoriche quando lo ritenga utile.
Si tratta dunque di un’indicazione consigliata ma non vincolante. Il docente, che deve essere un formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro con almeno tre anni di esperienza pratica documentata nell’uso delle attrezzature o nei lavori in ambienti confinati, ha piena libertà di gestire questi momenti di aggiornamento teorico. Può introdurli prima delle prove, inserirli durante le esercitazioni o collocarli a conclusione delle attività. L’importante è che non sostituiscano in alcun modo la parte pratica, che resta il cuore dell’aggiornamento.
Conclusione
L’interpretazione corretta è quindi la seguente: i corsi di aggiornamento per gli addetti alla conduzione delle attrezzature devono svolgersi come prove pratiche in laboratorio, rispettando tutti i requisiti previsti per i corsi base, compreso il rapporto massimo di un docente ogni sei partecipanti. La parte teorica non è esclusa, ma ha carattere facoltativo: può essere inserita dal docente per illustrare eventuali modifiche normative o tecniche, senza modificare la natura pratica delle quattro ore di aggiornamento.
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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Come interpretare la scadenza biennale della formazione del preposto alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Uno dei quesiti più frequenti che stanno emergendo riguarda la decorrenza dell’aggiornamento biennale della formazione dei preposti.
La questione nasce dal fatto che la legge n. 215 del 2021 aveva già inserito nel D.Lgs. 81/08 la periodicità biennale per l’aggiornamento dei preposti, ma rinviava al nuovo Accordo Stato-Regioni per definire modalità e durata della formazione. Il nuovo ASR chiarisce che la sua entrata in vigore coincide con la data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 maggio 2025. Sempre nello stesso testo viene specificato che i preposti che hanno ricevuto l’ultimo corso di formazione o aggiornamento da oltre due anni rispetto a tale data dovranno ottemperare all’aggiornamento entro dodici mesi, quindi entro il 24 maggio 2026.
Il punto chiave da ricordare è che la normativa non ha effetto retroattivo. A stabilirlo è l’articolo 11 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, che sancisce il principio secondo cui la legge “dispone solo per l’avvenire”. In altre parole, la biennalità dell’aggiornamento dei preposti diventa efficace solo dal 24 maggio 2025, e non può applicarsi a corsi conclusi in date precedenti.
Entro quando deve essere aggiornato il corso preposti?
Chi ha frequentato la formazione base o l’ultimo aggiornamento prima del 24 maggio 2023, deve aggiornarsi entro il 23 maggio 2026. Chi ha frequentato la formazione base o il corso dopo il 24 maggio 2023, dovrà aggiornarsi ogni 2 anni a partire dalla data del corso.
Può sembrare che in questo modo alcuni preposti dispongano di più tempo (quasi tre anni) per adempiere all’obbligo, ma non si tratta di un vantaggio irregolare. È semplicemente l’applicazione del principio di certezza del diritto, che impedisce a una norma di produrre effetti retroattivi e di penalizzare chi ha rispettato correttamente la disciplina vigente al momento del corso.
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Il Servizio di Ispettore di Cantiere in Ambito Sicurezza e Ambiente
In un contesto normativo sempre più rigoroso avere nella propria squadra la figura dell’ispettore di cantiere risulta indispensabile al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro, specialmente nei cantieri edili e industriali.
Uno sguardo ai punti salienti di questa figura:
- L’ispettore di cantiere, chi è e cosa fa
- Il quadro normativo
- L’importanza e i vantaggi di averlo in cantiere
- L’ispettore di cantiere: i requisiti e le competenze chiave richieste nel settore edile
- Formazione e supporto aziendale
L’ispettore di cantiere, chi è e cosa fa
L’ispettore di cantiere è un tecnico specializzato nelle operazioni di controllo e verifica delle attività svolte in cantiere.
Con l’obiettivo di garantire la conformità alle prescrizioni del capitolato tecnico d’appalto coopera con i direttori tecnici di tutte le imprese, con il coordinatore per la sicurezza e con il responsabile dei lavori.
Le sue attività principali sono:
- Vigila sull’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
- Controlla e verifica le attrezzature in uso e i documenti che accompagnano le forniture;
- Verifica materiali, impianti e apparecchiature prima della messa in esercizio;
- Supervisiona lo stato dei lavori;
- Segue il rispetto delle prescrizioni ambientali, come lo smaltimento dei rifiuti;
- Segnala le non conformità e propone azioni correttive tramite report, verbali e check-list ispettive.
Il quadro normativo
L’operato dell’ispettore di cantiere è regolato principalmente dal D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza”, e in modo specifico dal suo Titolo IV, che delinea le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei cantieri temporanei o mobili.
Per quanto concerne l’ambito ambientale, la normativa di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale”, che definisce e raccoglie la principale normativa nazionale in materia di tutela ambientale.
L’importanza e i vantaggi di averlo in cantiere
La presenza di un ispettore di cantiere consente di:
- Prevenire incidenti e situazioni ad alto rischio;
- Diminuire il rischio di sanzioni da parte degli enti esterni di controllo come l’ASL, INAIL e ISPRA;
- Assicurare il rispetto della conformità ambientale, evitando costi imprevisti e danni ecologici;
- Migliorare la reputazione e l’immagine dell’azienda per cui lavora;
- Controllare e coordinarsi quotidianamente con tutte le ditte presenti in cantiere.
L’ispettore di cantiere: i requisiti e le competenze chiave richieste nel settore edile
Per intraprendere la carriera di ispettore di cantiere è richiesta una forte conoscenza in ambito tecnico-normativo e in modo specifico nei settori edilizio, ambientale e della sicurezza. Inoltre, in base al suo raggio d’azione è opportuno possedere gli attestati previsti dal D.Lgs. 81/08, come quelli per RSPP e Coordinatore per la Sicurezza, oltre a una comprovata esperienza operativa in cantieri.
Tra le competenze principali da padroneggiare rientrano l’essere in grado di supervisionare le attività svolte in cantiere in modo da assicurare il proseguimento dei lavori come da cronoprogramma. Sono essenziali anche capacità di problem solving, ovvero la capacità di trovare soluzioni al fine di mantenere l’operatività in cantiere da parte delle imprese, e il saper comunicare in modo efficace con i vari attori presenti in campo, allineando tutti sullo stato e gli obiettivi del progetto. Infine, è fondamentale la capacità di redigere e gestire in modo accurato tutta la documentazione di competenza relativa al cantiere.
Formazione e supporto aziendale
Contec AQS può offrirti soluzioni a 360 gradi supportandoti in ispezioni e auditing in cantiere, consulenza tecnico-normativa specializzata e formazione certificata garantendo efficienza e conformità.
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Sicurezza sul lavoro nel settore del Real Estate: l’Informativa Rischi
il Property Manager deve fornire, a chiunque acceda all’immobile (ivi compresi i propri tecnici incaricati), una dettagliata Informativa dei Rischi legati ai luoghi di lavoro, ovvero alla struttura ed alle aree di pertinenza, al fine di garantire una fruizione generica sicura di dette aree.
Quali caratteristiche deve avere una Informativa Rischi?
- Specifica per ogni singolo immobile.
- Informative generali e generiche lasciano troppi spazi interpretativi nell’applicazione delle stesse e non rispondono a quanto richiesto dal D.Lgs.81/08, ovvero che si riferiscano agli ambienti di cui si abbia disponibilità giuridica.
Dettagliata
- Il documento che viene redatto prende in considerazione TUTTI i rischi legati all’immobile: gli accessi, le aree esterne, i locali interni ed eventualmente le coperture qualora rientrino nella propria disponibilità giuridica.
- Meglio se corredata di foto esplicative dello stato attuale rilevato durante il sopralluogo.
- Che identifichi le misure generali di protezione dai rischi specifici individuati comprese le situazioni di Emergenza.
- Che recepisca i rischi apportati da eventuale locatario
- Che consideri gli aspetti e impatti ambientali derivanti dalla presenza di sostanza pericolose e/o rifiuti di varia natura
Datata
- E’ importante stabilire un collocamento temporale di detto documento per poterne tracciare correttamente le modifiche che si andranno ad apportare a fronte di attività svolte che abbiano un impatto significativo sui rischi individuati, ovvero la riduzione degli stessi.
Fruibile
- La fruibilità, e pertanto la condivisione, di detto documento è alla base dell’attività di Cooperazione e Coordinamento tra Committente (Property Manager) e Appaltatore. Avere la possibilità di organizzare tutti i documenti relativi all’immobile in una piattaforma condivisa, BIM, riduce i tempi e ottimizza le attività di tutti gli attori interessati nel processo in quanto il modello informativo può essere liberamente visualizzato ed interrogato grazie all’interoperabilità del formato IFC e all’utilizzo di software open-source.
- La soluzione BIM costituita da un archivio centralizzato, efficace strumento di organizzazione dell’informazione, permette al datore di lavoro di aumentare la sua fascia di tutela pur non avendo valore esimente, costituisce comunque una tutela ampia per il datore di lavoro e per l’utilizzatore dell’immobile
Contec AQS attraverso una rete nazionale di tecnici specializzati, assiste quotidianamente in questo processo Datori di Lavoro, Delegati e Property&Facility Manager fornendo loro supporto tecnico ed organizzativo per la puntuale predisposizione della documentazione necessaria. I nostri Profili Senior, attraverso competenze pluriennali documentate, supportano i clienti con consulenze specialistiche e possono ricoprire, ove richiesto, incarichi di RSPP, Delegato del Datore di Lavoro, HSE Manager.
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Il risk management diventa cogente: catastrofi naturali e obblighi
Alluvioni, terremoti, frane ed esondazioni non sono più eventi eccezionali: il cambiamento climatico li rende sempre più frequenti e impattanti. Per le aziende italiane, questo non è solo un tema di cronaca, ma una variabile concreta che può minacciare continuità produttiva, patrimonio e occupazione.
Il legislatore ha preso atto di questa realtà: con la Legge di Bilancio 2024 e i successivi decreti attuativi, è stato introdotto l’obbligo per tutte le imprese di dotarsi di una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali. La misura riguarda fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature utilizzati per l’attività, anche se in affitto o leasing.
Il D.L. 39/2025 ha definito un calendario di adeguamento differenziato:
- Grandi imprese entro marzo 2025 (con tolleranza di 90 giorni),
- Medie imprese entro ottobre 2025,
- Piccole imprese entro dicembre 2025.
Non si tratta di un semplice adempimento: il mancato rispetto può influenzare anche l’accesso a contributi e incentivi pubblici. In questo senso, l’assicurazione diventa parte integrante della strategia di resilienza aziendale.
Oltre l’obbligo: il ruolo del risk management
Per un responsabile HSE, la questione non è solo stipulare una polizza: è ripensare l’approccio al risk management climatico, considerando gli impatti trasversali che eventi estremi possono avere su filiere, sicurezza dei lavoratori, continuità dei servizi e reputazione aziendale. Integrare misure di prevenzione, piani di emergenza e coperture assicurative significa costruire un sistema di protezione multilivello, capace di rispondere a scenari sempre più complessi.
La logica prevenzionistica e di preparazione agli scenari plausibili impone alle imprese di passare da una logica reattiva a una visione proattiva della gestione di questi rischi definendo degli scenari di risposta e, come previsto dal legislatore, di dotarsi strumenti assicurativi adeguati.
CONTEC AQS affianca le imprese nella valutazione critica dei processi e nella definizione degli scenari di rischio plausibili,
Vuoi saperne di più :
Novità Europee per i DPI
Negli ultimi aggiornamenti europei sono cambiate le norme armonizzate per più famiglie di Dispositivi di protezione individuale – DPI per udito, anticaduta, ginocchia, indumenti anti-zecche, elmetti isolanti – questo aspetto prevede un periodo transitorio fino al 16/11/2026 per l’adeguamento. Parallelamente, l’INAIL ha messo a fuoco la traiettoria dei DPI smart, che spostano l’asticella dalla sola protezione alla prevenzione attiva. Per gli uffici sicurezza e le funzioni RSPP questo significa rivedere criteri, capitolati e formazione.
I 6 passi pratici per scegliere in modo consapevole gli strumenti di Protezione
- Mappare il rischio, non shopping a catalogo. Il punto di partenza per la scelta è l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e quindi il Documento di Valutazione del Rischio aziendale: pericolo, esposizione, durata, compito, ambiente. Questo evita “scorciatoie” da scheda prodotto con tutte le criticità che questo può comportare.
- Fissare i livelli di prestazione. Esempi: SNR/HML per udito; classe/tipo per elmetti EN 50365:2023; requisiti del sistema anticaduta (energia d’arresto, compatibilità linee flessibili).
- Riferimento a norme tecniche aggiornate. Verifica la conformità alla versione vigente e pianifica la migrazione prima del 16/11/2026.
- Prova in campo e idoneità individuale. Comfort, taglie, adattabilità (es. ginocchiere tipo 2 e sistemi di inginocchiamento tipo 4); per udito, eseguire fit-check/addestramento per evitare attenuazioni “di carta”.
- L’integrazione con gli smart DPI deve essere pensata in un approccio di sistema. Aspetti da valutare sono in prima battuta il firmware, la batteria, gli allarmi, compatibilità con dispositivi medici e gestione dati. Queste informazioni sono da integrare con le procedure operative e in piani di emergenza.
- Documenta e monitora. Cristallizza e registra la scelta ponendo anche l’accento su aspetti quali prove, formazione, ispezioni, non conformità. Rivedi periodicamente l’adeguatezza.
Formazione: il moltiplicatore di efficacia
La migliore marcatura non salva da un uso scorretto. Programma formazione e addestramento su: inserimento degli inserti, regolazione imbracature, lettura marcature, limiti d’uso elettrici, check prima dell’uso, e — per gli smart — configurazioni, allarmi, ricarica, aggiornamenti. L’INAIL sottolinea l’importanza di accompagnare l’innovazione con gestione del cambiamento: senza formazione continua, i benefici dei DPI (smart o tradizionali) si riducono drasticamente.
Errori ricorrenti da evitare
- Comprare “per marca” anziché per prestazione conforme all’uso previsto.
- Trascurare marcature/aggiornamenti normativi e ritrovarsi con stock non allineati oltre il transitorio.
- Introdurre smart DPI senza DVR aggiornato, procedure e formazione specifica.
In questo senso è importante definire dei paletti interni per supportare le funzioni coinvolte nella scelta e nell’acquisizione
La scelta dei DPI non è “comprare il prodotto giusto”, ma progettare l’uso giusto dentro un sistema: DVR aggiornato, norme corrette, prove in campo e formazione viva. Solo così la protezione promessa diventa protezione reale.
Il Supporto di CONTEC AQS
CONTEC AQS affianca le imprese nella valutazione dei rischi, offrendo servizi di:
- Audit mirati sul sistema di sicurezza
- Valutazioni tecniche su aspetti cogenti
- Formazione e addestramento trasversale
Sicurezza sul lavoro nel settore del Real Estate: l’Informativa Rischi
il Property Manager deve fornire, a chiunque acceda all’immobile (ivi compresi i propri tecnici incaricati), una dettagliata Informativa dei Rischi legati ai luoghi di lavoro, ovvero alla struttura ed alle aree di pertinenza, al fine di garantire una fruizione generica sicura di dette aree.
Qual è il processo di predisposizione dell’Informativa Rischi?
Il sopralluogo.
Effettuato solitamente in collaborazione con i Property&Facility Manager serve a prendere coscienza della realtà strutturale dell’immobile
La Check-list.
- Viene redatta in campo durante il sopralluogo e analizza le varie situazioni di pericolo, anche potenziale, legate all’immobile.
- Corredata di fotografie per contestualizzare quanto poi riportato nel campo note
- Prevede l’analisi di tutti i fattori impattanti sia sulla Sicurezza che sull’Ambiente
- Redatta in modalità on-line attraverso strumenti digitalizzati per agevolare e ridurre i tempi legati all’attività di sopralluogo
Il Verbale di Sopralluogo
A dare evidenza immediata dell’attività svolta
L’Informativa Rischi
- Compilata a posteriori secondo i criteri descritti
- Condivisa con le figure che hanno responsabilità giuridica dell’immobile
Contec AQS attraverso una rete nazionale di tecnici specializzati, assiste quotidianamente in questo processo Datori di Lavoro, Delegati e Property&Facility Manager fornendo loro supporto tecnico ed organizzativo per la puntuale predisposizione della documentazione necessaria.
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